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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26282/2025 del 27/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, pur confermando l’accoglimento in primo grado del ricorso avverso cartella di pagamento e successiva intimazione per intervenuta prescrizione del credito, aveva mantenuto la compensazione delle spese di lite. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione delle norme sulla motivazione delle decisioni e del processo tributario. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., oltre che dei principi costituzionali di difesa e giusto processo, sostenendo che, in applicazione del principio di causalità/soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell’agente della riscossione, poiché la lite era stata resa necessaria dall’inerzia nel riscuotere tempestivamente un credito poi risultato estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente e intellegibile, sebbene erronea. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese era stata disposta in violazione del principio di causalità e della disciplina dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, poiché la prescrizione del credito non era imputabile alla contribuente e la lite era stata provocata dal ritardo dell’agente della riscossione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 300,00 per ciascuno dei gradi di merito e in euro 400,00 per il giudizio di cassazione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e processuale relativa alla regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto a una decisione motivata e al giusto processo.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    regola la condanna alle spese nel processo tributario secondo il principio di causalità/soccombenza; la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa, in connessione con la corretta regolazione delle spese di lite.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire l’iter logico della decisione; un motivo pur sinteticissimo ma intellegibile non determina nullità, restando eventualmente censurabile solo per errore di giudizio.
  • Nel processo tributario la disciplina delle spese è governata dal principio di causalità, correlato alla soccombenza: chi ha dato causa alla lite deve normalmente sopportarne i costi.
  • La compensazione delle spese è legittima soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni effettive e non può essere fondata su valutazioni illogiche o manifestamente erronee.
  • Quando l’azione del contribuente è resa necessaria dall’inerzia dell’agente della riscossione e il credito risulta prescritto, le spese non possono essere addossate, nemmeno in parte, al contribuente vincitore.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, statuendo anche sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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