Cassazione Penale, Sentenza n. 32315/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa. I motivi principali erano: 1) illegittima utilizzazione della querela in assenza di consenso alla sua utilizzazione (violazione artt. 606 c.p.p., 192 e 511 c.p.p.); 2) dedotta remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa nonostante la notifica (art.152 c.p. richiamato); 3) censure miste di diritto e fatto che in sostanza chiedevano la rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti (art.606 c.p.p. lett. b, c, e); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per carenza motivazionale (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Sul primo motivo ha ritenuto che dai verbali emergesse un accordo tra le parti sull'acquisizione della querela e che tale acquisizione fosse da intendersi anche ai fini probatori; dunque la decisione di merito ha motivato adeguatamente la utilizzazione della querela. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la semplice mancata comparizione del querelante non equivale a remissione tacita salvo che il querelante sia stato adeguatamente avvertito delle conseguenze processuali della mancata comparizione. Il terzo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è generico e la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche (mancato risarcimento, assenza di ragioni significative). Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure (lett. b, c, e) e per valutare la loro ammissibilità e fondatezza.
Riferimento alla disciplina sulla utilizzazione di atti o documenti; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione della querela fosse avvenuta con consenso processuale e fosse utilizzabile ai fini probatori.
Richiamato in connessione con la querela e le modalità processuali; la Cassazione ha valutato la motivazione dei giudici di merito in ordine all'acquisizione e utilizzazione della querela.
Richiamato dalla difesa in relazione alla remissione della querela; la Corte ha chiarito che la semplice mancata comparizione non vale come remissione tacita se non è provato che il querelante sia stato avvisato delle conseguenze.
Indicazione normativa collegata ai profili procedurali e di motivazione impugnati; la Cassazione ha ritenuto le contestazioni in parte miste e in parte riferibili a valutazioni di merito non sindacabili.
Richiamato nei motivi che riguardavano la responsabilità penale dell'imputato; la Corte ha confermato che la ricostruzione del fatto offerta dai giudici di merito era plausibile.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa operata dal giudice di merito sul loro riconoscimento.
Principi di determinazione della pena e delle circostanze; la Corte ha ritenuto motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi favorevoli.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per il riassunto dei motivi di ricorso ai sensi delle disposizioni transitorie/attuali; indicazione formale sulla redazione del ricorso.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'ammenda a carico del ricorrente per inammissibilità e profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'acquisizione della querela può essere ritenuta condivisa se dai verbali emerge un accordo tra le parti in udienza; tale acquisizione è utilizzabile anche ai fini probatori senza ulteriore preventiva autorizzazione se le parti non si sono opposte.
- La mera mancata comparizione del querelante non vale automaticamente come remissione tacita della querela: occorre che sia provato l'avviso al querelante delle conseguenze processuali della mancata partecipazione.
- In Cassazione non è consentito ridiscutere il merito fattuale sostituendo la ricostruzione dei giudici di merito con una diversa interpretazione dei fatti; le censure che mirano a una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione adeguata, ma la valutazione di merito è sindacabile solo se la motivazione è manifesta carente o illogica; valutazioni congrue dei giudici di merito di norma vengono confermate.
- Ricorsi manifestamente infondati o mal fondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale, quindi occorre selezionare e motivare con precisione le doglianze poste alla Suprema Corte.
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