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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23395/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore)

La controversia

La controversia nasce da due trasporti di bobine di vergella di rame commissionati dalla società vettore a due diversi sub-vettori. In entrambe le occasioni la merce veniva sottratta da ignoti con rapina violenta lungo il tragitto. L’assicuratore della società proprietaria della merce, surrogatosi nei diritti dell’assicurata, agiva per il risarcimento sostenendo la responsabilità contrattuale del vettore e dei sub-vettori e deducendo che, soprattutto dopo la prima rapina, il secondo trasporto era stato organizzato senza adeguate cautele. La Corte d’appello aveva ritenuto il primo evento fortuito, ma aveva considerato prevedibile ed evitabile la seconda rapina, ravvisando colpa grave del vettore e del secondo sub-vettore e condannandoli al valore integrale della merce. In Cassazione il vettore principale lamentava violazione degli artt. 1693 e 1696 c.c., sostenendo che la rapina, per modalità e contesto, fosse comunque caso fortuito e che non potesse parlarsi di colpa grave né di superamento dei limiti risarcitori senza una concreta prova di condotta inescusabile. Il secondo sub-vettore deduceva, tra l’altro, nullità/illogicità della motivazione, violazione degli artt. 116, 1693 e 1696 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di non essere stato informato della precedente rapina e di avere comunque adottato cautele adeguate. L’assicuratrice, con ricorso incidentale, contestava invece il riconoscimento del caso fortuito per la prima rapina, chiedendo che si ravvisasse responsabilità dei vettori per omessa adozione di misure di sicurezza e per inidonea organizzazione del trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società vettore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’assicuratrice. Ha invece accolto il ricorso incidentale del secondo sub-vettore nei limiti indicati, ritenendo non congruamente motivata la sua affermazione di colpa grave, perché la Corte d’appello non aveva accertato in concreto che egli fosse stato messo a conoscenza della precedente rapina o di specifici rischi tali da rendere esigibili ulteriori cautele. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1693 c.c.

    Nel contratto di trasporto il vettore risponde della perdita della merce salvo prova del caso fortuito; il fortuito richiede imprevedibilità ed inevitabilità valutate con la diligenza qualificata del vettore professionale.

  • art. 1696 c.c.

    La limitazione risarcitoria non opera in caso di colpa grave; occorre un accertamento concreto di straordinaria e inescusabile negligenza, non essendo sufficiente il mero mancato superamento della presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza del vettore va valutata secondo lo standard professionale qualificato, tenendo conto delle possibili misure idonee a elidere o attenuare il rischio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la responsabilità contrattuale del vettore.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato per affermare che il vettore risponde anche dell’operato dei propri ausiliari/sub-vettori secondo i criteri dell’adempimento diretto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria o apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    La Cassazione distingue tra censure di violazione di legge e richieste di rivalutazione dei fatti, dichiarando inammissibili quelle che mirano a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 1916 c.c.

    Richiamato per fondare la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato con riferimento alla cessione/surrogazione dei diritti dell’assicurato in favore dell’assicuratore.

Massime di principio

  • Nel contratto di trasporto, la rapina non integra automaticamente caso fortuito: il giudice deve verificare in concreto se, con valutazione ex ante e con la diligenza professionale richiesta al vettore, l’evento fosse imprevedibile e inevitabile.
  • Per escludere la limitazione di responsabilità prevista per la perdita delle cose trasportate non basta il semplice superamento della presunzione di colpa: occorre un accertamento specifico di colpa grave, intesa come condotta straordinariamente e inescusabilmente negligente.
  • La valutazione della colpa grave del vettore o del sub-vettore deve tener conto di tutte le circostanze del caso, incluse le precedenti aggressioni o rapine, ma solo se tali elementi risultino effettivamente conosciuti o conoscibili dal soggetto chiamato a rispondere.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • In presenza di due trasporti analoghi e di un primo evento criminoso, la diversa responsabilità tra primo e secondo vettore/sub-vettore richiede una motivazione coerente che spieghi perché il secondo fosse stato posto in condizione di prevedere il rischio e di adottare misure ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

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