Cassazione Civile, Ordinanza n. 14970/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico e la richiesta dei lavoratori di ottenere il risarcimento/indennizzo per l’abusiva successione dei rapporti, anche dopo la loro immissione in ruolo tramite scorrimento delle graduatorie. In una fase del giudizio i ricorrenti contestano inoltre l’asserita estinzione del processo per la modalità cartacea della riassunzione, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere depositato telematicamente. I motivi di ricorso deducono: 1) nullità/estinzione per difformità della riassunzione rispetto al modello telematico imposto dall’art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012; 2) violazione delle norme interne ed europee sul diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine, con richiamo ai principi di equivalenza ed effettività; 3) necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell’esclusione di una tutela risarcitoria quando vi sia stata successiva immissione in ruolo; 4) illegittimità costituzionale di tale esclusione per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la Carta dei diritti fondamentali/Convenzione europea richiamata nel ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati sia il motivo sull’asserita estinzione del processo, sia i motivi di merito sulla tutela risarcitoria. Quanto alla riassunzione, il deposito cartaceo al posto di quello telematico è stato qualificato come mera irregolarità, o al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto è comunque pervenuto nel fascicolo processuale e ha consentito la presa di contatto tra parte e ufficio giudiziario. Quanto al merito, la Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione/immissione in ruolo ottenuta nel previgente sistema di reclutamento costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze, senza escludere la proponibilità di domande per ulteriori danni, ma con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore. È stata quindi esclusa la necessità di un nuovo rinvio alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta da precedenti conformi e non emergente alcun dubbio nuovo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
La difformità dell’atto di riassunzione dal modello legale non determina nullità in mancanza di espressa comminatoria; può integrare, al più, un’irregolarità sanabile se lo scopo dell’atto è raggiunto.
art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012
Richiamato per affermare l’obbligo del deposito telematico della riassunzione, la cui violazione nel caso concreto non ha comportato estinzione del processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
Richiamata come base normativa dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto di reiterazione abusiva.
Indicata come normativa che ha previsto un piano straordinario di assunzioni nel settore scolastico, valorizzato dalla Corte come misura satisfattoria e di stabilizzazione.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione alla clausola sull’abuso dei contratti a tempo determinato e alla verifica di conformità del sistema interno ai principi di equivalenza ed effettività.
art. 3 Cost.
Invocato per denunciare disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione, ritenendo non comparabili i fenomeni del rapporto privato e pubblico.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dalla Convenzione europea; la Corte ritiene il sistema interno compatibile con il diritto sovranazionale.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Invocato nel ricorso quale parametro costituzionale-indiretto, senza che la Corte ravvisi profili di illegittimità.
Utilizzato per rinviare ai precedenti conformi già ampiamente motivati nelle decisioni richiamate.
Richiamato come termine di paragone per il rapporto privato, ma la Corte esclude l’analogia con il lavoro pubblico, per la diversa struttura dei fenomeni giuridici.
DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata osservanza della forma telematica prevista per un atto processuale non comporta automaticamente estinzione o nullità, quando l’atto sia comunque pervenuto nel fascicolo e abbia raggiunto il suo scopo sostanziale di instaurare il contraddittorio e consentire la trattazione della causa.
- Nel giudizio di legittimità, le memorie non possono introdurre nuovi motivi o eccezioni non contenuti nel ricorso originario.
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento può integrare una misura idonea a sanzionare l’abuso dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze, secondo la lettura data dalla giurisprudenza interna in conformità con la Corte di giustizia UE.
- L’immissione in ruolo non esclude in astratto la possibilità di richiedere ulteriori danni, ma in tal caso il lavoratore deve allegare e provare specificamente il pregiudizio ulteriore, senza beneficiare di automatismi risarcitori o di una presunzione di danno.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già stata risolta da precedenti chiari e conformi o non sia rilevante ai fini della decisione, ricorrendo un caso di acte clair o di giurisprudenza consolidata.
- Non sussiste violazione del principio di eguaglianza quando si confrontano disciplina del lavoro privato e disciplina del lavoro pubblico, se i fenomeni giuridici posti a paragone sono strutturalmente diversi.
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