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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14970/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico e la richiesta dei lavoratori di ottenere il risarcimento/indennizzo per l’abusiva successione dei rapporti, anche dopo la loro immissione in ruolo tramite scorrimento delle graduatorie. In una fase del giudizio i ricorrenti contestano inoltre l’asserita estinzione del processo per la modalità cartacea della riassunzione, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto essere depositato telematicamente. I motivi di ricorso deducono: 1) nullità/estinzione per difformità della riassunzione rispetto al modello telematico imposto dall’art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012; 2) violazione delle norme interne ed europee sul diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine, con richiamo ai principi di equivalenza ed effettività; 3) necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell’esclusione di una tutela risarcitoria quando vi sia stata successiva immissione in ruolo; 4) illegittimità costituzionale di tale esclusione per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la Carta dei diritti fondamentali/Convenzione europea richiamata nel ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati sia il motivo sull’asserita estinzione del processo, sia i motivi di merito sulla tutela risarcitoria. Quanto alla riassunzione, il deposito cartaceo al posto di quello telematico è stato qualificato come mera irregolarità, o al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto è comunque pervenuto nel fascicolo processuale e ha consentito la presa di contatto tra parte e ufficio giudiziario. Quanto al merito, la Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione/immissione in ruolo ottenuta nel previgente sistema di reclutamento costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze, senza escludere la proponibilità di domande per ulteriori danni, ma con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore. È stata quindi esclusa la necessità di un nuovo rinvio alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta da precedenti conformi e non emergente alcun dubbio nuovo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 1, c.p.c.

    La difformità dell’atto di riassunzione dal modello legale non determina nullità in mancanza di espressa comminatoria; può integrare, al più, un’irregolarità sanabile se lo scopo dell’atto è raggiunto.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012

    Richiamato per affermare l’obbligo del deposito telematico della riassunzione, la cui violazione nel caso concreto non ha comportato estinzione del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    Richiamata come base normativa dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto di reiterazione abusiva.

  • legge n. 107 del 2015

    Indicata come normativa che ha previsto un piano straordinario di assunzioni nel settore scolastico, valorizzato dalla Corte come misura satisfattoria e di stabilizzazione.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata in relazione alla clausola sull’abuso dei contratti a tempo determinato e alla verifica di conformità del sistema interno ai principi di equivalenza ed effettività.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per denunciare disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione, ritenendo non comparabili i fenomeni del rapporto privato e pubblico.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dalla Convenzione europea; la Corte ritiene il sistema interno compatibile con il diritto sovranazionale.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Invocato nel ricorso quale parametro costituzionale-indiretto, senza che la Corte ravvisi profili di illegittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per rinviare ai precedenti conformi già ampiamente motivati nelle decisioni richiamate.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    Richiamato come termine di paragone per il rapporto privato, ma la Corte esclude l’analogia con il lavoro pubblico, per la diversa struttura dei fenomeni giuridici.

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata osservanza della forma telematica prevista per un atto processuale non comporta automaticamente estinzione o nullità, quando l’atto sia comunque pervenuto nel fascicolo e abbia raggiunto il suo scopo sostanziale di instaurare il contraddittorio e consentire la trattazione della causa.
  • Nel giudizio di legittimità, le memorie non possono introdurre nuovi motivi o eccezioni non contenuti nel ricorso originario.
  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento può integrare una misura idonea a sanzionare l’abuso dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze, secondo la lettura data dalla giurisprudenza interna in conformità con la Corte di giustizia UE.
  • L’immissione in ruolo non esclude in astratto la possibilità di richiedere ulteriori danni, ma in tal caso il lavoratore deve allegare e provare specificamente il pregiudizio ulteriore, senza beneficiare di automatismi risarcitori o di una presunzione di danno.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già stata risolta da precedenti chiari e conformi o non sia rilevante ai fini della decisione, ricorrendo un caso di acte clair o di giurisprudenza consolidata.
  • Non sussiste violazione del principio di eguaglianza quando si confrontano disciplina del lavoro privato e disciplina del lavoro pubblico, se i fenomeni giuridici posti a paragone sono strutturalmente diversi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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