Cassazione Civile, Ordinanza n. 08299/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 248,84, riferita a un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, aveva impugnato l’atto sostenendo che la pretesa fosse estinta perché il verbale presupposto non gli sarebbe stato tempestivamente notificato e la violazione non sarebbe stata contestata immediatamente. In primo grado il ricorso era stato respinto sul presupposto della regolare notificazione del verbale. In appello il giudice aveva confermato il rigetto, ritenendo nuova e quindi inammissibile la deduzione relativa all’irregolarità della notificazione per essere stata eseguita presso una precedente residenza del destinatario; aveva inoltre giudicato inammissibile la produzione in appello di un certificato storico di residenza. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava, da un lato, la violazione degli artt. 437, 421, 345, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la contestazione dell’erroneo indirizzo di notifica fosse una mera difesa e non una domanda nuova, e che l’art. 345 c.p.c. non fosse applicabile; dall’altro, lamentava la violazione degli artt. 437, 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale escluso l’ammissibilità del certificato di residenza storico, ritenuto indispensabile ai fini della decisione nel rito del lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la lacunosità dell’esposizione del fatto processuale, insufficiente a consentire il controllo sulla fondatezza della censura, non essendo state adeguatamente riportate le difese svolte nei vari gradi di merito; ha comunque osservato che è diverso contestare l’inesistenza della notificazione e contestarne la validità per essere stata eseguita presso un indirizzo non attuale, con conseguente ampliamento del thema decidendum. Ha inoltre precisato che l’erroneo richiamo dell’art. 345 c.p.c. invece dell’art. 437 c.p.c. non era decisivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, quando si deduce in cassazione l’erronea dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, il ricorrente deve riprodurre o quantomeno riassumere il contenuto del documento asseritamente decisivo; nel caso di specie il certificato storico di residenza non era stato riportato nel ricorso, sicché la censura non era scrutinabile. La Corte ha comunque osservato che il documento atteneva a un profilo di invalidità della notificazione ritenuto tardivamente introdotto dal giudice d’appello e, quindi, non decisivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali
nel rito del lavoro delimita la proponibilità di nuove difese e l’ammissibilità di nuovi documenti in appello; il ricorso deve tuttavia consentire il controllo sulla decisività del documento non ammesso
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro
richiamato dal giudice di merito per escludere la novità della deduzione; la Corte osserva che il riferimento non era decisivo nel caso concreto
richiamato come parametro della denuncia di violazione processuale in tema di valutazione delle prove
richiamato come parametro della denuncia di violazione processuale in tema di valutazione delle prove
impone che il ricorso per cassazione riporti almeno nei tratti essenziali i documenti posti a fondamento della censura, per consentire il controllo di decisività
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato rispetto al quale opera l’ulteriore importo
norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata nello svolgimento del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di una compiuta esposizione del fatto processuale e delle difese svolte nei gradi di merito, quando tali elementi siano indispensabili per delimitare il thema decidendum e valutare la fondatezza della censura.
- È nuova, e può quindi essere dichiarata inammissibile ove non consentita dal rito applicabile, la contestazione che non si limiti a negare in radice la notificazione, ma introduca un diverso profilo fattuale, come l’erroneo indirizzo di esecuzione della notificazione per mutamento di residenza.
- Nel rito del lavoro, la deduzione dell’inammissibilità di un documento prodotto in appello richiede che il ricorrente ne riproduca nel ricorso il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di valutarne la decisività.
- Un documento è rilevante ai fini dell’ammissibilità in appello solo se è astrattamente idoneo a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa; se attiene a un profilo già ritenuto tardivamente introdotto, la sua decisività può essere esclusa.
- L’erroneo richiamo da parte del giudice di merito di una norma processuale invece di un’altra non comporta cassazione quando, nel concreto, il diverso riferimento normativo non incide sull’esito della decisione.
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