Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7416/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il G.i.p. ha esteso la confisca alle quote societarie della Nazioni s.r.l. e della Toro s.r.l. e ai relativi compendi aziendali ritenuti nella disponibilità di D'Amico Mauro. I ricorrenti, quest'ultimo e le due persone indicate in qualità di terzi interessati e intestatarie dei beni, censurano l'abnormità della decisione, lamentano che il provvedimento è stato assunto senza richiesta del pubblico ministero e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, e che la confisca ha riguardato beni formalmente intestati alle altre ricorrenti i cui diritti di proprietà erano stati accertati in separato rito abbreviato.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché il difensore ha depositato il 9/10/2024 atto di rinunzia, dopo che il G.i.p. aveva revocato l'ordinanza impugnata con provvedimento dell'11/07/2024. La Corte ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per causa non imputabile ai ricorrenti, e ha precisato che la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (causa non imputabile ai ricorrenti) in conseguenza della revoca dell'ordinanza impugnata e della rinunzia depositata.

  • art. 512-bis c.p.

    Richiamata in relazione al reato per il quale D'Amico Mauro è stato imputato; la norma riguarda specifici delitti che hanno rilevanza ai fini della confisca dei beni.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244)

    Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244

    Richiamata per confermare il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse sopravvenuta non comporta condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se l'atto impugnato viene revocato successivamente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinunzia formale da parte dei ricorrenti, specialmente se motivata dalla revoca del provvedimento impugnato, porta all'inammissibilità dell'appello e impedisce la decisione sul merito.
  • La declaratoria di inammissibilità per causa non imputabile ai ricorrenti esclude l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa per le ammende.
  • Nel caso di confisca di beni formalmente intestati a terzi, è opportuno tempestivamente far valere in sede processuale gli accertamenti di titolarità acquisiti in procedimenti separati; tuttavia la revoca del provvedimento estintivo rende inoperosi tali rimedi impugnatori.
  • La mancanza di richiesta da parte del pubblico ministero o il sopraggiungere del giudicato non escludono automaticamente la possibilità di impugnare, ma la successiva modifica o revoca del provvedimento può determinare la perdita dell'interesse a proseguire il giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.