Cassazione Civile, Ordinanza n. 35256/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per il 2013 con cui l’Amministrazione recuperava l’IVA detratta dalla società su costi di ristrutturazione, prestazioni progettuali, mobili ed elettrodomestici riferiti a immobili trasformati in unità residenziali e successivamente locati a terzi per più anni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la tesi della società e rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 19-bis1, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’IVA sulle spese di ristrutturazione di immobili abitativi non fosse detraibile perché i costi erano privi di inerenza all’attività d’impresa. La società resisteva con controricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, in tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sono detraibili se, in concreto, risultano inerenti all’attività d’impresa, anche sulla base di una valutazione prospettica del nesso oggettivo tra bene e attività economica. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente ravvisato l’inerenza, poiché gli immobili ristrutturati erano destinati, secondo l’accertamento di merito, a una futura attività imprenditoriale di locazione turistica. La Corte richiama inoltre il principio di neutralità dell’IVA e la giurisprudenza unionale sulla detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione a beni strumentali impiegati nell’attività economica.
La decisione
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della CTR Toscana, che aveva escluso la pretesa dell’Ufficio e riconosciuto la detraibilità dell’IVA sui costi di ristrutturazione e sui costi connessi, ritenendoli inerenti all’attività imprenditoriale prospettata. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché la soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
il diritto alla detrazione IVA spetta per gli acquisti e le spese inerenti all’attività d’impresa, purché sussista un nesso oggettivo tra il bene/costo e l’esercizio dell’attività economica soggetta a imposta
art. 19-bis1, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
la limitazione alla detraibilità delle spese relative a immobili abitativi opera quando il bene è destinato al godimento diretto del consumatore finale o a uso promiscuo del soggetto passivo, non quando l’immobile abitativo è strumentale all’attività d’impresa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
il sistema dell’IVA va letto in coerenza con il principio di neutralità fiscale e con il regime ordinario di detrazione delle spese inerenti
Direttiva IVA dell’Unione europea
la detrazione è funzionale a sollevare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’IVA sulle attività economiche soggette a imposta, garantendo la neutralità fiscale
Massime di principio
- In materia di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile abitativo sono detraibili quando siano concretamente inerenti all’attività d’impresa, verificandosi un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo.
- La nozione di inerenza può essere accertata anche in chiave prospettica: è sufficiente che la ristrutturazione sia finalizzata alla futura destinazione dell’immobile a un’attività imprenditoriale soggetta a IVA.
- La disciplina limitativa della detrazione per gli immobili abitativi non opera in modo automatico e generalizzato, ma va coordinata con la funzione strumentale del bene rispetto all’attività economica svolta; se l’immobile abitativo è mezzo per l’erogazione di un servizio d’impresa, resta applicabile il regime ordinario di detrazione.
- Il principio di neutralità dell’IVA impedisce che l’imposta assolta a monte resti definitivamente a carico del soggetto passivo quando i costi sono sostenuti per operazioni inerenti e soggette a imposta.
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