Cassazione Penale, Sentenza n. 31576/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato la sentenza di conferma per vizi di motivazione, sostenendo in particolare: (1) per i fatti di danneggiamento (capi C e E) che le cose danneggiate non erano "esposte alla pubblica fede" perché collocate in un'area condominiale privata accessibile solo a soggetti autorizzati; (2) per le ipotesi di oltraggio, resistenza e lesioni che non si è valutata adeguatamente l'alterazione psichica dell'imputata (si richiamava l'intervento dell'ambulanza come indice di crisi psicofisica) e che ciò avrebbe inciso sull'elemento soggettivo; (3) per le lesioni (capo b) e le minacce (capo d) che mancavano gli elementi per escludere la legittima difesa e per ritenere l'aggravazione della minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata solo la censura relativa ai reati di danneggiamento (capi C ed E): ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa a tali reati per mancanza dell'elemento necessario relativo all'"esposizione alla pubblica fede" (assenza di accertamento in fatto circa l'accessibilità libera dell'area condominiale). Per effetto di ciò ha rideterminato la pena complessiva sottraendo i giorni di aumento comminati per la continuazione collegata a quei capi (30 giorni), riducendo la pena da un anno e sette mesi a un anno e sei mesi di reclusione. Quanto al resto delle censure (oltraggio, resistenza, lesioni, minacce, molestie, ecc.) la Cassazione le ha ritenute inammissibili o infondate e ha confermato le valutazioni di merito dei giudici di appello; ha dunque dichiarato inammissibile il resto del ricorso o ne ha respinto le doglianze.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., n. 7 (terza ipotesi)
La fattispecie aggravata contempla il danneggiamento di cose "esposte alla pubblica fede"; la giurisprudenza interpreta l'"esposizione alla pubblica fede" come condizione che può sussistere anche in luogo privato se il bene è protetto solo dal senso civico e l'area è accessibile liberamente, ma tale elemento fattuale deve essere accertato.
art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per il reato previsto dall'art. 625, comma terzo, n. 7; la Cassazione ha annullato la qualificazione aggravata per i capi C ed E perché mancava la verifica dell'elemento relativo all'esposizione alla pubblica fede.
art. 620 cod. proc. pen. (lettera i))
Richiamato in relazione alla definizione in punto di pena da parte della Corte di Cassazione: la Suprema Corte ha rideterminato la pena sottraendo la quota di aumento attribuita ai capi annullati, esercitando il potere di adeguamento sanzionatorio previsto dalla normativa processuale.
Massime di principio
- Per qualificare il danneggiamento come aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 (e collegati artt. 635 c.2 n.1) è essenziale che il giudice accerti in fatto l'"esposizione alla pubblica fede" della cosa; la sola collocazione in luogo privato non esclude l'aggravante se l'area è accessibile liberamente, ma la valutazione dell'accessibilità deve essere esplicitata in motivazione.
- Le doglianze basate su condizioni psichiche o stati di alterazione vanno provate o comunque documentate nel processo: il ricorso a indizi come l'intervento di un'ambulanza non è automaticamente decisivo se non supportato da elementi probatori (referti, perizie, testimonianze) che i giudici devono valutare.
- La Cassazione è rigorosa nel sindacare la motivazione: vizi di mera omissione di accertamenti fattuali rilevanti (es. accessibilità di un'area) possono portare all'annullamento senza rinvio per la parte incidentata; viceversa, valutazioni logico-giuridiche ben argomentate in fatto sono difficilmente riformabili in sede di legittimità.
- Le censure che si limitano ad affermazioni fattuali non supportate da prove documentali sono spesso dichiarate inammissibili o infondate in Cassazione; per prospettare efficacemente un vizio occorre evidenziare il vizio logico o la mancanza di una prova decisiva nella motivazione.
- Quando la Cassazione annulla solo alcuni capi di imputazione, può rideterminare la pena complessiva sottraendo la parte d'aumento relativa ai capi annullati (senza rinvio), se ciò è possibile sul piano giuridico e fattuale.
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