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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01471/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di definizione agevolata di un carico iscritto a ruolo relativo a IVA, opposto dall'amministrazione finanziaria per il ritardato pagamento della seconda rata. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il loro ricorso avverso il diniego. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 289/2002, art. 12, del D.L. n. 143/2003 e del D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), sostenendo che non vi fosse stato ritardo nel versamento della seconda rata perché il termine sarebbe stato prorogato fino al 18.4.2005, in applicazione della disciplina regolamentare richiamata e secondo un precedente di legittimità. Hanno inoltre sostenuto che nessuna disposizione prevedeva la decadenza dal condono in caso di ritardato pagamento di una rata. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo che, per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la disciplina del condono IVA prevista dalla L. n. 289/2002 doveva essere disapplicata per incompatibilità con il diritto comunitario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate e ha affermato che le misure clemenziali della L. n. 289/2002, nella parte in cui comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di crediti IVA già accertati o definitivamente iscritti a ruolo, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 12 della L. n. 289/2002 va disapplicato, limitatamente ai crediti IVA, perché consente una definizione agevolata incompatibile con il diritto unionale. Per effetto di tale disapplicazione, la Corte ha escluso l'esame nel merito delle censure sulla tempestività del pagamento della rata e sulla pretesa assenza di una causa di decadenza, confermando così il diniego della definizione agevolata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 289/2002, art. 12

    La disposizione, nella parte in cui consente la definizione di una cartella esattoriale per una quota dell'importo iscritto a ruolo, è disapplicata limitatamente ai crediti IVA perché comporta una rinuncia definitiva alla riscossione di un credito già accertato, in contrasto con il diritto unionale.

  • D.L. n. 143/2003

    È richiamato dalle ricorrenti come fonte della proroga del termine di pagamento della seconda rata, ma la censura non viene esaminata nel merito perché assorbita dalla disapplicazione della disciplina sul condono IVA.

  • D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)

    È invocato dalle ricorrenti per sostenere la tempestività del pagamento della seconda rata, ma la questione resta assorbita dalla disapplicazione della normativa clemenziale.

  • VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977

    La Corte ribadisce che le norme nazionali sul condono IVA contrastano con la direttiva, poiché incidono sull'obbligo di corretta riscossione del tributo e sulle finalità dissuasive e repressive delle sanzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le disposizioni nazionali di condono fiscale che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di crediti IVA già accertati devono essere disapplicate se incompatibili con la disciplina unionale.
  • In materia di IVA, la verifica di tempestività del pagamento richiesto per accedere alla definizione agevolata può restare assorbita quando l'istituto stesso sia inapplicabile per contrasto con il diritto dell'Unione.
  • Le misure clemenziali che eliminano o riducono in modo definitivo la pretesa tributaria e le sanzioni relative all'IVA non possono essere mantenute se compromettono l'effetto dissuasivo e repressivo delle sanzioni e il corretto adempimento dell'obbligo fiscale.
  • Quando una norma interna è incompatibile con il diritto unionale nel punto decisivo per la controversia, la Corte può disapplicarla e rigettare il ricorso senza esaminare nel merito le ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieCondono
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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