Sentenza n. 154/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE - PROVVEDIMENTO N. -OMISSIS- EMESSO DAL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VV.FF. DI REGGIO CALABRIA. - LETTERA DEL -OMISSIS- PROT. -OMISSIS- DI ACCERTAMENTO DELL'OMESSA VACCINAZIONE; D.L DEL 26.11.2021 N.172 ED ALTRI. – RISARCIMENTO DANNI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, preceduto dall'accertamento dell'omessa vaccinazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio disposta per inosservanza dell'obbligo vaccinale, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: la violazione dell'art. 15 del d.P.R. 7 maggio 2008 e della disciplina del congedo per malattia, sostenendo che non fosse possibile sospendere un dipendente già assente per infermità; eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nonché per sviamento e contraddittorietà; violazione dell'art. 6 del d.P.R. 737/1981; incompetenza dell'organo emanante e lesione del contraddittorio; sproporzione ed esorbitanza della misura, anche in relazione allo status del Vigile del Fuoco quale pubblico ufficiale ed esercente funzioni di polizia giudiziaria; difetto dei requisiti formali e della motivazione per il mancato riconoscimento dei certificati di assenza dal lavoro per infortunio; dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-ter del d.l. 44/2021, della dichiarazione dello stato di emergenza e dell'istituzione del green pass, nonché violazione del principio di proporzionalità. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la natura speciale della normativa emergenziale e l'inidoneità della certificazione medica prodotta a costituire esonero o differimento dell'obbligo vaccinale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la sospensione, poiché adottata dopo l'accertamento che il dipendente non aveva effettuato la vaccinazione successivamente all'8 gennaio 2022, data di cessazione dell'assenza per malattia, e non aveva documentato una permanente impossibilità a vaccinarsi. Il certificato medico del 2 gennaio 2022 non costituiva certificazione di esonero o differimento, non rispettando i requisiti dell'art. 4, comma 2, del d.l. 44/2021 e delle circolari ministeriali: occorreva un'attestazione relativa a specifiche condizioni cliniche documentate, rilasciata dai soggetti abilitati nell'ambito della campagna vaccinale nazionale. La malattia comune non sospendeva automaticamente l'obbligo vaccinale e non impediva l'adozione della sospensione dopo la cessazione della prognosi. La sospensione è stata qualificata come conseguenza ex lege dell'accertato inadempimento; ammettere l'elusione della misura mediante certificati di malattia ordinaria sarebbe stato contrario alla finalità di tutela della salute collettiva. Le disposizioni ordinarie sul congedo per malattia e quelle relative al Corpo dei Vigili del Fuoco non prevalevano sulla disciplina speciale emergenziale, che configurava la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sono state respinte anche le censure relative a competenza e contraddittorio, essendo stato l'accertamento dell'inadempimento preceduto da una comunicazione del 20 dicembre 2021. La censura sullo status giuridico del ricorrente è stata ritenuta contraddittoria e comunque non idonea a determinare l'annullamento; la censura formale e motivazionale è stata assorbita e comunque ritenuta infondata. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate: il legislatore ha effettuato un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute, principio di solidarietà e tutela dei soggetti vulnerabili. Il provvedimento è stato ritenuto esito di un procedimento vincolato, correttamente istruito e immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.l. 172/2021
L'obbligo vaccinale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
L'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale richiede un'attestazione relativa a specifiche condizioni cliniche documentate, rilasciata da soggetti abilitati nell'ambito della campagna vaccinale nazionale.
La disciplina dell'obbligo vaccinale è stata ritenuta costituzionalmente legittima nel bilanciamento tra diritto individuale e collettivo alla salute, solidarietà e tutela dei soggetti vulnerabili.
art. 32 Cost.
La tutela della salute, nella sua dimensione individuale e collettiva, giustifica l'obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà concorre a fondare il ragionevole bilanciamento legislativo posto a tutela della salute collettiva.
art. 15 d.P.R. 7 maggio 2008
La disciplina richiamata dal ricorrente sul rapporto di servizio non prevale sulla normativa speciale emergenziale in materia di obbligo vaccinale.
La disposizione invocata in materia disciplinare e di rapporto di servizio non costituisce parametro applicabile in luogo della disciplina speciale sull'obbligo vaccinale.
Il richiamo al Codice dell'ordinamento militare non incide sulla legittimità della sospensione disposta per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio prevista dalla disciplina emergenziale per il dipendente soggetto all'obbligo vaccinale consegue ex lege all'accertamento dell'inadempimento, quando non sia stata documentata una condizione valida di esonero o differimento.
- La malattia comune e il relativo certificato non producono automaticamente né il differimento dell'obbligo vaccinale né l'impossibilità di adottare la sospensione, soprattutto dopo la cessazione del periodo di prognosi.
- L'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale richiedono una certificazione conforme ai requisiti normativi, relativa a specifiche condizioni cliniche documentate e rilasciata dai soggetti abilitati dalla disciplina della campagna vaccinale; un generico certificato di malattia non è sufficiente.
- La disciplina speciale emergenziale sull'obbligo vaccinale, finalizzata alla tutela della salute pubblica, prevale sulle disposizioni ordinarie che regolano il congedo per malattia o il rapporto di servizio del personale interessato.
- Il bilanciamento legislativo tra diritto individuale e collettivo alla salute, principio di solidarietà e tutela dei soggetti vulnerabili è ragionevole e proporzionato quando la misura vaccinale è diretta a fronteggiare un'emergenza sanitaria e a proteggere la collettività.
- Quando l'accertamento dell'inadempimento è stato preceduto da una comunicazione all'interessato, la successiva sospensione non viola di per sé il contraddittorio, se si tratta di una conseguenza vincolata dell'inadempimento previsto dalla legge.
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