Cassazione Penale, Sentenza n. 34962/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in parziale riforma del G.I.P., ha riconosciuto: per Giuseppe Semeraro la responsabilità per lesioni colpose (cecità totale occhio destro) per un fatto del 29/09/2015; per Simona Massafra il reato di favoreggiamento personale (aver aiutato Semeraro a eludere le indagini e aver reso dichiarazioni false ai Carabinieri il 02/02/2016). I motivi di ricorso sono quattro: 1) (entrambi) vizio di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p., contestando la credibilità della persona offesa e la sufficienza delle prove; 2) (Massafra) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.384 c.p. per convivenza more uxorio (sostiene che la convivenza esisteva già nel 2016); 3) (Massafra, subordinato) illegittimità della condanna al risarcimento per il reato di favoreggiamento perché, secondo il ricorrente, la persona offesa del favoreggiamento è lo Stato e quindi non vi sarebbe posizione giuridica per danni morali; 4) (Semeraro) censura della condanna al pagamento della provvisionale di 60.000 euro e della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, lamentando mancata valutazione della capacità economica (artt.539 c.p.p. e 165 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Sul primo motivo ha rilevato che la censura è generica e reiterativa: le decisioni di merito hanno motivato adeguatamente la credibilità della persona offesa; inoltre la presunta violazione dell'art.192 c.p.p. non è deducibile in cassazione salvo che emerga dal testo del provvedimento una manifesta illogicità o contraddittorietà. Sul secondo motivo ha confermato che non esiste prova della convivenza more uxorio nel periodo rilevante, quindi l'ipotesi di applicazione dell'art.384 c.p. è infondata. Sul terzo motivo ha precisato che, pur essendo lo Stato la persona offesa del reato di favoreggiamento, il danneggiato privato può costituirsi parte civile ai sensi dell'art.74 c.p.p. e chiedere risarcimento; la Corte d'appello ha perciò legittimamente riconosciuto il risarcimento per i danni morali asseritamente sofferti. Sull'ultimo motivo ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il giudice non è tenuto a un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato salvo che dagli atti emergano elementi che mettano in dubbio la capacità di far fronte alla condizione ovvero la parte interessata fornisca elementi probatori: nel caso di specie i ricorrenti non hanno prodotto elementi concreti sulle condizioni patrimoniali e reddituali. Conseguentemente il rigetto dei ricorsi è stato confermato.
Norme richiamate
La mancata osservanza di questa norma non è normalmente deducibile in cassazione come violazione di legge salvo che il vizio si traduca in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da atti specifici
Richiamato nei principi che disciplinano i motivi di cassazione: alcune deduzioni (es. violazioni non sanzionate a pena di nullità) non sono ammissibili se non come vizio motivazionale estremamente specifico
La causa di non punibilità invocata (riguardante lo stato di convivenza/relazioni affettive rilevanti) richiede prova che la situazione sussistesse nel periodo temporale pertinente; la semplice successiva convivenza o nascita di un figlio non prova automaticamente la convivenza antecedente
Richiamato nel quadro delle posizioni giuridiche della persona offesa e del danneggiato; la giurisprudenza distingue la persona offesa (elemento strutturale del reato) dal soggetto danneggiato ai fini dell'azione civile
Consente al 'danneggiato' di costituirsi parte civile nel processo penale; pertanto anche per reati la cui persona offesa formale sia lo Stato il privato danneggiato può ottenere risarcimento in sede penale
Richiama le regole procedurali connesse al passaggio in giudicato e alle misure economiche disposte in sentenza (es. provvisionale); la valutazione della capacità economica dell'imputato non è obbligatoria in via preventiva salvo elementi concreti che la rendano necessaria
Norma riguardante la sospensione condizionale della pena: il giudice può subordinare la sospensione a condizioni (es. risarcimento) ma deve motivare se emergono dubbi sulla capacità dell'imputato di soddisfarle o se tali elementi sono prodotti dalla parte
Massime di principio
- In sede di cassazione non sono ammesse censure generiche sulla motivazione: occorre indicare in modo specifico dove la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, desumibile dal testo del provvedimento o da atti richiamati
- La credibilità della persona offesa può costituire prova sufficiente se le decisioni di merito forniscono elementi logici e congrui che la confermino; la mera contestazione generica non è idonea a sovvertire la valutazione dei giudici di merito
- Per ottenere l'esenzione da responsabilità per convivenza (o cause analoghe) è necessario provare la sussistenza dello stato affettivo/convivenziale nel periodo pertinente: fatti successivi non sono automaticamente probatori
- Anche quando il reato ha lo Stato come persona offesa, il privato danneggiato può costituirsi parte civile e ottenere risarcimento ai sensi dell'art.74 c.p.p.; la qualificazione del reato non esclude automaticamente l'azione civile del danneggiato
- Il giudice non è obbligato a compiere un accertamento preventivo e formale della capacità economica dell'imputato quando subordina misure alla soddisfazione di un credito (es. provvisionale o risarcimento), salvo che dagli atti emergano elementi che impongano una valutazione o che la parte interessata produca elementi probatori sulla propria impossibilità a pagare
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