Cassazione Civile, Ordinanza n. 11674/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un provvedimento di respingimento emesso dalla Questura. Il giudice di merito ha rigettato l’opposizione rilevando che non risultava provato che l’interessato avesse presentato domanda di protezione internazionale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, la violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione e asilo, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto fornire un’informativa completa ed effettiva già nella fase di pre-identificazione e prima dell’adozione del respingimento, anche in assenza di una domanda di asilo; con il secondo, la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa, per non avere il giudice di pace esaminato l’istanza istruttoria volta ad acquisire il foglio notizie e altri elementi utili a verificare se l’informativa fosse stata effettivamente resa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’obbligo di informativa previsto per gli stranieri condotti presso i punti di crisi deve essere assicurato in modo completo ed effettivo anche quando non sia stata ancora manifestata una volontà espressa di richiedere protezione internazionale. Ha inoltre precisato che tale obbligo non può considerarsi assolto mediante una generica attestazione nel provvedimento amministrativo, se non risultano dagli atti il contenuto, i tempi e le modalità dell’informativa, compresa la lingua usata e l’eventuale presenza di interprete o mediatore. Poiché la decisione impugnata non aveva verificato tali profili ed era sovrapponibile a un precedente di legittimità richiamato in motivazione, la Corte ha cassato il provvedimento con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 10 e 10-bis D.lgs. 25/2008
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’obbligo di informazione nella fase immediatamente successiva all’arrivo sul territorio nazionale e prima di eventuali determinazioni sulla domanda di protezione.
Norma centrale: impone un’informativa completa ed effettiva agli stranieri condotti presso i punti di crisi; l’obbligo sussiste anche se non abbiano ancora manifestato richiesta di asilo e non può ritenersi adempiuto con una mera formula generica nel provvedimento.
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
Richiamato a sostegno del dovere informativo connesso alle procedure di protezione internazionale.
art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente in connessione alla tutela del diritto di asilo e alle garanzie informative.
Massime di principio
- L’obbligo di informare lo straniero sulle procedure di protezione internazionale deve essere assolto in modo completo, effettivo e comprensibile, prima che eventuali dichiarazioni o omissioni dell’interessato possano assumere rilievo.
- La mera attestazione generica contenuta nel provvedimento di respingimento o di trattenimento non basta a provare l’avvenuto adempimento dell’informativa, se non sono specificati contenuto, tempi, modalità, lingua usata e presenza di interprete o mediatore.
- La mancanza di una domanda di asilo non esonera l’amministrazione dall’obbligo informativo, poiché il silenzio dell’interessato non è significativo se non preceduto da un’informazione effettiva.
- Il giudice di merito deve esaminare le istanze istruttorie dirette ad acquisire gli atti rilevanti per verificare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di informativa; l’omissione di tale verifica può determinare cassazione della decisione.
Come è indicizzato
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