Ordinanza n. 8343/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione di sentenza n. 17482 del 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10240 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso contro il silenzio dell'amministrazione e aveva disposto la restituzione del contributo unificato, senza indicare la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza, rilevando che nel dispositivo era stata disposta la condanna dell'amministrazione alla restituzione in suo favore delle somme versate a titolo di contributo unificato, ma non era stata aggiunta la distrazione di tale somma in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'istanza evidenziava che la dichiarazione di antistataria era presente negli atti e che l'omissione costituiva un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione senza necessità di impugnare la sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti perché l'omessa indicazione della distrazione delle somme relative al contributo unificato costituisse un'omissione materiale emendabile, anziché un vizio da far valere mediante impugnazione. Ha quindi disposto che, nel dispositivo della sentenza corretta, dopo la condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato, fossero aggiunte le parole: ", con distrazione a favore dell'Avv. Fabrizio Bloise che si è dichiarato antistatario." Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
Rende applicabile nel processo amministrativo il procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzato dal TAR per emendare l'omessa indicazione della distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
Prevede le annotazioni di segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
La giurisprudenza richiamata lo considera il procedimento idoneo a correggere omissioni o errori materiali che non richiedono impugnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle somme dovute in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce un'omissione materiale emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, quando la dichiarazione di antistataria risulti dagli atti.
- La correzione dell'errore materiale è utilizzabile quando l'intervento richiesto integra il contenuto della pronuncia già adottata senza modificarne la sostanza decisoria; in tale ipotesi non è necessaria l'impugnazione della sentenza.
- Accolta l'istanza di correzione, la segreteria procede alle annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →