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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19553/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/05/2024. La fattispecie concreta riguarda una condanna per tentata estorsione, contestata come delitto di cui all'art. 629 c.p. Il primo motivo censurava la motivazione della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che non vi fossero poteri di amministratore in capo all'imputato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente reiterativa di censure già svolte in appello e non specificamente critiche della decisione impugnata. Il secondo motivo contestava l'attendibilità delle fonti di prova, soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio; anche questa censura è stata ritenuta non consentita in cassazione, perché volta a sovrapporre una diversa lettura del merito a quella già compiuta dai giudici di merito, la cui motivazione è stata ritenuta logica e sorretta da ulteriori elementi probatori. Il terzo motivo lamentava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata e la mancata concessione delle attenuanti nella massima estensione; la doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la scelta di non riconoscere la prevalenza e la massima estensione delle attenuanti, trattandosi peraltro di valutazione discrezionale di merito non sindacabile in assenza di illogicità o arbitrio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi riproponessero questioni già dedotte in appello oppure mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello in tema di circostanze attenuanti generiche e giudizio di comparazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    individua il reato oggetto di contestazione e della declaratoria di responsabilità; la Corte non rivede il merito dell'accertamento della sussistenza del delitto.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo in via implicita nei passaggi sulla valutazione delle prove e sull'attendibilità delle fonti; la Corte ribadisce che la rivalutazione del compendio probatorio non è consentita in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione e comparazione con l'aggravante rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    richiamato per il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione dell'attendibilità delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, né sostituire al ragionamento seguito in sentenza un diverso modello argomentativo estraneo al giudizio impugnato.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e sorretta da ulteriori elementi probatori oltre alle dichiarazioni della persona offesa.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e la concessione delle attenuanti generiche appartengono al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • La censura sulla misura del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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