Cassazione Penale, Ordinanza n. 23526/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per il tentativo di furto aggravato. In cassazione il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso, che dalla motivazione viene qualificato come manifestamente infondato. Il profilo dedotto riguardava una questione processuale relativa alla querela presentata dalla persona offesa: il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'irregolarità dell'atto o della sua ricezione. La Corte osserva invece che dagli atti risultava che l'agente di polizia giudiziaria che aveva ricevuto la querela conosceva la lingua inglese; perciò la doglianza non era fondata.
Norme richiamate
Richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna di merito per tentativo di furto aggravato.
Norma-base del furto, richiamata insieme all'aggravante di cui all'art. 625 c.p. e alla forma tentata ex art. 56 c.p.
Richiamata quale disciplina delle aggravanti del furto contestato.
Richiamata per la configurazione del tentativo del delitto contestato.
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. U., n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092
Richiamata per affermare che, quando è dedotta una questione processuale, gli atti possono essere esaminati direttamente in cassazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso deduce una questione di carattere processuale, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la fondatezza della censura.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti la validità della ricezione della querela ove dagli atti risulti che l'operatore di polizia giudiziaria che l'ha ricevuta conosceva la lingua utilizzata dalla persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La conferma in sede di appello della condanna per tentativo di furto aggravato può essere sindacata in cassazione solo nei limiti di censure non manifestamente infondate e specificamente supportate dagli atti.
Come è indicizzato
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