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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21688/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la decisione di primo grado, con condanna alla pena di anni due e mesi di reclusione per i reati indicati ai capi e), f) e g) dell'imputazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per l'omessa verifica della ricorrenza di cause di non punibilità idonee a determinare il proscioglimento. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge penale in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, sostenendo in sostanza che la quantificazione fosse illegittima o eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, in quanto fondato su violazioni di legge e vizi motivazionali che erano deducibili ma non erano stati dedotti in precedenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato come l'aumento per continuazione fosse già molto contenuto, riferito a due reati con pena base minima pari a un anno e sei mesi di reclusione ciascuno, sicché non vi erano margini per un'ulteriore riduzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo implicitamente attraverso il riferimento all'aumento di pena per la continuazione; la Corte ha ritenuto congruo l'aumento già applicato e non ulteriormente riducibile alla luce della pena base dei reati unificati dal vincolo della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili, se non nei limiti consentiti, censure nuove fondate su violazioni di legge o vizi motivazionali che erano già deducibili nel giudizio di merito ma non siano state tempestivamente prospettate.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
  • La quantificazione dell'aumento di pena per il vincolo della continuazione è censurabile solo se manifestamente illogica o illegittima; quando la Corte territoriale motivi in modo congruo sull'entità contenuta dell'aumento e sulla base sanzionatoria dei singoli reati, non è consentita una mera richiesta di ulteriore riduzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneContinuazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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