Cassazione Civile, Sentenza n. 23307/2020 del 23/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso svolge quattro motivi principali. Il primo (centrale) deduce la violazione dell'art. 1351 c.c. in relazione alla sopravvivenza della clausola penale prevista nel contratto preliminare e se la stessa sia stata assorbita dal contratto definitivo; il secondo censura la mancata sottoscrizione dell'ordinanza anche da parte del relatore (vizio formale), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; il terzo lamenta, in termini generali, violazione del ne bis in idem e mancato esercizio d'ufficio del potere di temperamento della penale (art. 1384 c.c. richiamato); il quarto riguarda l'asserita trasformazione di uno sconto praticato dalla venditrice in un accordo transattivo (richiamo art. 1965 e ss. c.c.).
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo (vizio formale della sottoscrizione) ritenendolo infondato: l'ordinanza poteva validamente essere firmata dal solo Presidente. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui il contratto definitivo è, di regola, l'unica fonte dei diritti e obblighi relativi al negozio e sostituisce il preliminare, perciò le pattuizioni del preliminare (comprese le clausole penali) non sopravvivono salvo espressa previsione di sopravvivenza o prova scritta di un diverso accordo. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso in relazione a questo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al giudice di merito per nuovo esame conformemente al principio affermato; i restanti motivi sono assorbiti. La Corte ha disposto la cassazione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla forma e agli effetti delle pattuizioni scritte: utilizzato nel motivo che discute la portata della clausola contenuta in atti formali (preliminare e definitivo)
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; invocata per censurare la decisione di merito e per i vizi formali denunciati
Codice di procedura civile, art. 348-bis
Richiamato nella parte fattuale perché la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi di questa norma per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
Codice di procedura civile, art. 375
Norma procedurale sulla destinazione alla sede camerale; citata come riferimento procedurale per la trattazione del ricorso
Codice civile, art. 1965 e ss.
Richiamati dal ricorrente in ordine alla presunta natura transattiva di uno sconto praticato dalla venditrice; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito
Episodicamente evocato dal ricorrente con riferimento al potere giudiziale di riduzione della penale per eccessiva onerosità; la Corte non ha accolto tale censura come autonomo motivo decisivo
Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13262/2009
Citata dai giudici di merito come precedente favorevole alla sopravvivenza della clausola penale; la Corte di legittimità nel caso in esame ha ritenuto tale precedente isolato e sorpassato dal più consolidato orientamento
Giurisprudenza di consolidato orientamento (Cass. n. 7206/1999, 8515/2003, 15585/2007, 9063/2012, 7064/2016)
Cass. nn. 7206/1999, 8515/2003, 15585/2007, 9063/2012, 7064/2016
Queste pronunce sono richiamate per il principio prevalente secondo cui il contratto definitivo sostituisce il preliminare e le clausole di quest'ultimo non sopravvivono salvo espressa previsione o prova scritta della volontà di conservarle
Massime di principio
- Il contratto definitivo prevale sul preliminare: le clausole del preliminare (incluse la clausola penale) non sopravvivono automaticamente al definitivo se questo non le ribadisce espressamente.
- Per far valere la sopravvivenza di pattuizioni contenute in un preliminare occorre una manifestazione di volontà chiara e, se il negozio riguarda immobili, la prova deve risultare da atto scritto.
- È consigliabile ribadire nel contratto definitivo le clausole importanti del preliminare (o inserire clausole specifiche di sopravvivenza) se le parti intendono mantenerle efficaci.
- La mancata sottoscrizione dell'ordinanza da parte del relatore non invalida automaticamente l'ordinanza quando la legge ammette la firma del solo Presidente; i vizi formali vanno valutati con attenzione e non sempre determinano nullità.
- Quando la Corte di legittimità accoglie un motivo principale, i restanti motivi possono risultare assorbiti; in sede di rinvio il giudice di merito dovrà applicare il principio di diritto fissato dalla Cassazione.
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