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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11526/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo esclusivamente la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva escluso tale qualificazione valorizzando elementi concreti ritenuti incompatibili con la lieve entità: il carattere ripetitivo delle cessioni, desumibile dalle dichiarazioni di un teste e dalla contabilità annotata nel telefono cellulare, nonché il rinvenimento della sostanza stupefacente presso un contatore Enel, luogo utilizzato come punto vendita dall'imputato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano già state affrontate e respinte in appello con argomentazione corretta, e che la valutazione sulla mancata configurabilità della lieve entità costituiva apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, essendo basata su una valutazione complessiva degli indici sintomatici rilevanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità del fatto non si desume da un singolo elemento, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici della fattispecie concreta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità per la ripetitività delle cessioni e l'organizzazione del punto vendita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Viene richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione globale e contestuale di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma, senza arrestarsi a un singolo dato isolato.
  • La motivazione che esclude la lieve entità è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione logica, non manifestamente illogica e fondata su elementi di fatto specifici.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e respinte nei gradi di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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