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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44571/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Mario Misuraca, motivata dal regime presuntivo di superamento del reddito previsto per soggetti già condannati per reati ostativi (art. 416-bis c.p.) e dalla mancata dimostrazione della condizione di non abbienza. Il ricorrente ha dedotto di aver fornito elementi (residenza in immobile IACP e certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate con reddito familiare pari a 9.098,62 euro) idonei a vincere la presunzione e ha altresì sostenuto che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ha estinto la pena e gli effetti penali, rendendo inapplicabile il regime ostativo. Inoltre ha contestato la condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 sia di natura relativa e ammetta prova contraria, ma grava sul richiedente l'onere di fornire concreti elementi di fatto, non una mera autocertificazione o una semplice certificazione reddituale, tali da dimostrare in modo chiaro e univoco la situazione di non abbienza. Nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente ritenuto insufficienti gli elementi prodotti e non ha quindi avuto l'obbligo di svolgere ulteriori indagini. Quanto all'estinzione della pena per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova, la Corte ha precisato che tale estinzione riguarda effetti penali e non incide sul regime presuntivo previsto ai fini dell'ammissibilità del patrocinio, che persegue finalità diverse. Perciò il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 99

    Limita il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sola violazione di legge (comprendente, tra l'altro, il vizio totale di motivazione).

  • d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis

    Introduce una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti già condannati per gravi reati (art. 416-bis e analoghi): la presunzione non è assoluta e può essere vinta dal richiedente mediante la produzione di concreti elementi di fatto che dimostrino la non abbienza.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue

    L'estinzione degli effetti penali per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova riguarda gli effetti penali strettamente intesi; non comprende invece l'ambito del regime presuntivo previsto a fini di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, che ha finalità diverse e non è considerato un "effetto penale" estinto dall'art. 47.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2010

    Ha ammissibilità della prova contraria rispetto alla presunzione prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002: il richiedente può dimostrare la propria non abbienza, ma occorrono elementi concreti e non meri atti formali.

Massime di principio

  • La presunzione di superamento del reddito per condannati per reati ostativi è relativa: il richiedente può fornire prova contraria, ma l'onere probatorio è stringente e richiede elementi fattuali concreti, non una semplice autocertificazione o una certificazione reddituale non supportata da ulteriori elementi.
  • L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue pena ed effetti penali, ma non incide automaticamente sulle valutazioni amministrative o di ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato fondate su presunzioni di reddito illecito; tali presunzioni perseguono finalità diverse e possono rimanere operative.
  • Il giudice di merito non è obbligato a svolgere accertamenti aggiuntivi sulla condizione economica del richiedente in assenza di adeguata allegazione di elementi concreti volti a vincere la presunzione; la mancata produzione di tali elementi legittima il rigetto dell'istanza.
  • In sede di cassazione il controllo è limitato a vizio di legge e a vizi motivazionali radicali (es. totale assenza di motivazione); non è luogo per rivedere apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati.
  • Il soccombente ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente anche nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato.

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