Cassazione Civile, Ordinanza n. 35551/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'appellante principale, della sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria depositata il 15 aprile 2014. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile sia l'appello principale sia quello incidentale tardivo, ritenendo che l'appello principale fosse stato proposto oltre il termine lungo di sei mesi, aumentato di 30 giorni per la sospensione feriale, applicando la disciplina successiva alla riforma del 2014. La ricorrente per cassazione deduce un solo motivo, lamentando la nullità della sentenza d'appello per erronea declaratoria di inammissibilità, poiché il termine applicabile non era di 30 giorni ma di 45 giorni di sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 28 novembre 2014 rispetto al termine finale del 30 novembre 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le impugnazioni relative a sentenze pubblicate prima del 1 gennaio 2015 e proposte nello stesso anno 2014, continua ad applicarsi la sospensione feriale dei termini nella misura previgente di 46 giorni. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 15 aprile 2014, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadeva il 30 novembre 2014; l'appello notificato il 28 novembre 2014 era quindi tempestivo. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Reggio Calabria, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine lungo di sei mesi
il termine di impugnazione lungo va computato tenendo conto della sospensione feriale applicabile ratione temporis
prima della modifica del 2014 prevedeva la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre
ha modificato la disciplina della sospensione feriale riducendola dal 2015 al periodo 1-31 agosto
legge di conversione del d.l. 132/2014, rilevante per l'entrata in vigore della nuova disciplina della sospensione feriale
la decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
Massime di principio
- Ai fini del computo del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale dei termini processuali deve essere determinata in base alla disciplina temporalmente applicabile al momento della proposizione dell'impugnazione, tenendo conto della data di efficacia della riforma.
- Per le impugnazioni relative a sentenze pubblicate prima del 1 gennaio 2015 e proposte nel 2014, la riduzione della sospensione feriale introdotta dal d.l. 132/2014 non si applica; resta invece operante la disciplina previgente di 46 giorni.
- L'erronea applicazione del regime della sospensione feriale al computo del termine lungo di impugnazione integra un vizio decisivo della declaratoria di inammissibilità, se il gravame risulta in realtà tempestivo.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un appello per tardività sulla base di un erroneo calcolo del termine processuale, la decisione va cassata con rinvio per il riesame del gravame nel merito.
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