Cassazione Penale, Ordinanza n. 01978/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo i motivi non deducibili perché riferiti a censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato e accolta dal giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio davanti al Tribunale mediante richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con consenso del pubblico ministero, per un reato di furto aggravato. Avverso la sentenza che recepiva il concordato sanzionatorio ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che tali doglianze investono profili incompatibili con il patteggiamento, perché attengono a un trattamento punitivo che era stato già concordato dallo stesso ricorrente e non risultano dedotte specifiche questioni di illegalità della pena base o dell'applicazione delle circostanze.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il consenso dell'imputato al trattamento sanzionatorio concordato rende non deducibili censure incompatibili con quell'accordo, salvo profili di illegalità della pena.
indicati come base normativa del reato oggetto di patteggiamento, verosimilmente furto aggravato.
richiamato nel capo di imputazione come ulteriore disposizione applicata nella sentenza di patteggiamento, senza ulteriori precisazioni nel testo.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorrente non può dedurre in cassazione censure che contrastino con il trattamento sanzionatorio liberamente concordato, come quelle relative alla motivazione sulla misura della pena o alla concessione delle attenuanti generiche.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per vizi che incidano sulla legalità della pena o sulla validità del presupposto consensuale, non per contestazioni che presuppongano una diversa quantificazione sanzionatoria rispetto a quella pattuita.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non deducibili, la Corte può definirlo de plano e applicare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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