Cassazione Penale, Sentenza n. 27659/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/10/2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile di sua proprietà, disposto da una sentenza di condanna del 13/06/2006 nei confronti di Colucciello Antonio e Cenname Eva. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione per l'omessa notifica dell'ingiunzione ai proprietari (sostenendo che senza notifica gli stessi non avrebbero potuto esercitare i propri diritti). In secondo luogo deduceva vizio di motivazione per la mancata valutazione di una pratica di condono ancora pendente.
La decisione
Il ricorrente ha personalmente depositato il 11/05/2025 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, ritenendo che la rinuncia fosse valida (personale, specifica e tempestiva) e richiamando l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la rinuncia come atto formale, irrevocabile e recettizio ai sensi dell'art. 589 c.p.p. La Corte non ha pertanto esaminato i motivi di merito (violazione dell'art. 31 DPR 380/2001 e la questione del condono). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende, salvo dimostrazione di assenza di colpa.
Norme richiamate
Il motivo invocato era la presunta violazione di tale norma in relazione alla notifica dell'ingiunzione; tuttavia la Corte non ha affrontato il merito della interpretazione della norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
L'art. 589 c.p.p. disciplina la rinuncia all'impugnazione: la Corte ha richiamato che la rinuncia deve essere personale, formale, specifica e tempestiva e che, se valida, produce l'effetto di rendere inammissibile il ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d)
La Corte ha richiamato la norma nell'ambito della declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia all'impugnazione.
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al principio per cui, in assenza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa, consegue l'obbligo del condannato al pagamento della sanzione (qui la somma alla Cassa delle Ammende).
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Sez. 1, 12 luglio 1996 (Fucci); Cass. 18 gennaio 1991 (Lombardi); Cass. 14 gennaio 1994 (Borlotti); Cass. 2 febbraio 1996 (Ruggiero)
La Corte ha citato tali precedenti per confermare la qualificazione della rinuncia come negozio formale, irrevocabile e recettizio che non ammette equipollenti e che deve rispettare le forme e i termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme e nei termini richiesti, rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare i motivi di merito.
- La rinuncia deve essere personale, specifica rispetto al procedimento, formale e tempestivamente depositata (art. 589 c.p.p.); una dichiarazione che soddisfi questi requisiti è irrevocabile e recettizia.
- Se si intende contestare ordini di demolizione o mancate notifiche (es. per effetto dell'art. 31 DPR 380/2001), tali doglianze vanno preservate evitando la rinuncia: la rinuncia priva il giudice della possibilità di pronunciarsi sul merito.
- La dichiarazione di rinuncia comporta conseguenze economiche automatiche (spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa, la sanzione alla Cassa delle Ammende). Pertanto, prima di rinunciare è opportuno valutare il rischio economico e la possibilità di ottenere misure cautelari o pronunce di merito.
- La presenza di una pratica di condono pendente va tempestivamente dedotta e documentata nel grado in cui si impugna; se l'impugnazione viene rinunciata, la questione non verrà esaminata e il ricorrente perde l'opportunità di ottenere eventualmente la sospensione o la revoca.
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