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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03216/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF fondato sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio ha attribuito alla contribuente un reddito assai superiore a quello dichiarato, valorizzando indici di capacità contributiva quali abitazione principale, abitazione secondaria, tre autovetture e una polizza assicurativa. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che nel redditometro il contribuente debba provare soltanto l’esistenza di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, senza doverne dimostrare la puntuale destinazione alle spese contestate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato la prova dell’acquisto dell’abitazione principale mediante liquidazione di titoli e del possesso di redditi finanziari tassati alla fonte; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e della disciplina dei decreti ministeriali sul redditometro, per la negata applicabilità retroattiva di criteri più favorevoli; 4) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto legittimo imputare all’annualità accertata incrementi patrimoniali verificatisi in annualità successive secondo la ripartizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, e ha rigettato il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché riesamini il merito attenendosi al principio secondo cui, nell’accertamento sintetico, il contribuente non è tenuto a provare la specifica destinazione dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve dimostrarne l’esistenza, l’entità e la durata del possesso con idonea documentazione, così da provare la riferibilità delle spese contestate a tali disponibilità. La Corte ha inoltre confermato la legittimità dell’imputazione, ai fini del redditometro, degli incrementi patrimoniali secondo la regola della ripartizione nei cinque anni precedenti. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo applicabile ratione temporis, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi-indice di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali; pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria mediante idonea documentazione attestante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure comunque l’insussistenza o la minore entità del reddito presunto.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    Richiamato come intervento modificativo dell’art. 38, ma ritenuto non decisivo per accogliere la tesi della ricorrente sulla retroattività dei criteri più favorevoli.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente la determinazione sintetica di un imponibile maggiore in presenza di fatti-indice che presuppongono una corrispondente capacità reddituale, anche quando gli esborsi si riflettano sul periodo fiscale interessato pur essendo avvenuti in anni diversi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per gli incrementi patrimoniali opera una presunzione iuris tantum che consente di ripartire la spesa sui cinque anni precedenti, ferma la prova contraria del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro processuale dei motivi di violazione di legge dedotti con il primo, terzo e quarto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È stato il parametro del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva fonda una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione, che non deve fornire ulteriori prove oltre ai fattori-indice accertati.
  • Il contribuente può vincere la presunzione redditometrica solo fornendo prova documentale della provenienza non imponibile delle somme utilizzate o, più in generale, dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • La prova contraria richiesta al contribuente non impone, in linea di principio, di dimostrare la specifica e puntuale destinazione dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alle singole spese contestate; è sufficiente una documentazione idonea a provare l’esistenza, l’entità e la durata del possesso di tali redditi, così da renderne plausibile l’impiego per gli esborsi contestati.
  • In tema di incrementi patrimoniali, è legittima la ripartizione della spesa sui cinque anni precedenti secondo la disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis, anche se gli esborsi sono avvenuti in annualità diverse da quella accertata, quando si riflettano sul periodo d’imposta oggetto di controllo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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