Cassazione Civile, Ordinanza n. 16830/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un immobile inserito nel porto turistico di un complesso immobiliare. La procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione, deducendo di essere titolare, in forza di un contratto del 4 febbraio 2009, del diritto di utilizzare e fruire di un immobile identificato da un subalterno, agiva per il rilascio del bene e per il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, assumendo che una delle società convenute ne avesse mantenuto l’occupazione a partire dal 1° giugno 2013 e che l’altra fosse corresponsabile. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello accoglieva invece integralmente il gravame e condannava le convenute al rilascio e al pagamento di un risarcimento parametrato al valore locativo. Le società proponevano ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale a domandare il risarcimento, perché i crediti sarebbero anteriori all’omologazione del concordato e dunque non riferibili al liquidatore; 2) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. per avere la Corte riconosciuto un danno in re ipsa senza prova di un pregiudizio concreto; 3) omesso esame del fatto che la procedura non avrebbe mostrato interesse economico al bene sino al 2017, circostanza che avrebbe escluso il nesso tra occupazione e danno; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame della cessione dei diritti di utilizzazione del bene a terzi del 21 aprile 2021, con liquidazione del danno oltre il limite temporale della domanda; 5) violazione dell’art. 1223 c.c. per mancata considerazione del dies a quo del danno in rapporto alla prima manifestazione di interesse economico nel 2017; 6) omesso esame di fatti e carenza di motivazione sulla perizia stragiudiziale utilizzata per quantificare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo al difetto di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale della procedura concordataria. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato preventivo con cessione dei beni, il trasferimento agli organi della procedura riguarda solo poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, mentre il debitore conserva la legittimazione processuale nei giudizi contro terzi; il liquidatore è legittimato solo per le controversie sorte nel corso e in funzione della liquidazione, nei limiti del suo mandato liquidatorio-distributivo. Poiché la domanda riguardava crediti risarcitori e rilascio non rientranti in tale perimetro, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione del liquidatore, rilevabile anche d’ufficio, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il giudizio non poteva essere proseguito. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
invocato per sostenere il difetto di legittimazione processuale del liquidatore giudiziale rispetto alle pretese risarcitorie.
richiamato nei motivi sul danno da occupazione abusiva e sulla sua quantificazione in rapporto al pregiudizio conseguenza.
richiamato per contestare l'assenza di prova del danno concretamente subito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per lamentare la pronuncia oltre i limiti della domanda.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre carenza di motivazione sulla stima del danno.
indicato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato come fondamento del principio per cui nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
applicato per la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con cessione dei beni, l'organo della procedura non diventa titolare della proprietà dei beni né dei crediti della massa, ma soltanto di poteri di gestione finalizzati alla liquidazione; la legittimazione processuale resta in linea di principio al debitore, salvo i rapporti sorti nel corso e in funzione della liquidazione.
- La legittimazione ad causam della procedura concorsuale va circoscritta al perimetro delle attribuzioni liquidatorie e distributive del liquidatore; essa non si estende ai giudizi di accertamento e pagamento di crediti risarcitori o ad altre controversie che non attengano direttamente alla gestione liquidatoria.
- Il difetto di legittimazione processuale è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché attiene al contraddittorio e alla prevenzione di una sentenza inutiliter data; il giudicato interno sulla legittimazione richiede una decisione espressa della questione e non si forma per implicito.
- Quando viene accertato che il giudizio non poteva essere proseguito per difetto di legittimazione processuale della parte che lo ha introdotto o resistito, la cassazione può avvenire senza rinvio.
- L'assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando il primo motivo accolto è dirimente e travolge l'intero decisum, rendendo superfluo l'esame delle censure residue.
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