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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22313/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato tardivi e quindi inammissibili i controricorsi. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione per effetto della tardività dei controricorsi. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di bonifica per il pagamento di una somma richiesta in relazione a un appalto per la realizzazione di impianti/tetti fotovoltaici. La società aggiudicataria dell'appalto ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che non fosse stato concluso alcun contratto di appalto e che non vi fosse quindi il presupposto per pretendere il pagamento sulla base della polizza fideiussoria. Il tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello ha rigettato l'impugnazione del consorzio. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/assente sul rigetto della domanda di pagamento; (2) violazione degli artt. 1292 e 1944 c.c. per avere la corte escluso la possibilità di agire contro il debitore principale e/o il fideiussore solidale; (3) omesso esame del fatto decisivo dell'inadempimento della ditta aggiudicataria, anche alla luce di precedenti sentenze amministrative invocate come giudicato; (4) violazione delle norme sull'appalto pubblico e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la consegna anticipata dei lavori e la polizza fideiussoria avrebbero reso operante la garanzia anche prima della stipula formale del contratto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i controricorsi per tardività e ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, perché i primi due erano privi di interesse: la decisione impugnata si fondava infatti su una questione logicamente preliminare, cioè l'inesistenza di un contratto di appalto stipulato e il fatto che la polizza garantisse solo gli obblighi derivanti da quel contratto mai perfezionato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si era limitato a richiamare formalmente le norme ermeneutiche senza indicare in modo specifico come il giudice di merito se ne fosse discostato, risolvendosi la censura in una richiesta di nuova interpretazione del contratto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma di riferimento per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse o per mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la nullità della sentenza dedotta per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1292 c.c.

    Invocato per sostenere la solidarietà passiva tra debitore principale e fideiussore; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché presupponeva un contratto di appalto ritenuto inesistente.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vincolo di solidarietà tra debitore e fideiussore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che per denunciare la violazione delle norme ermeneutiche occorre indicare specificamente i canoni violati e il modo in cui il giudice vi si sia discostato, non potendosi chiedere un nuovo esame del merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. quale criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato per affermare che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale; la censura è stata comunque respinta come inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame o la violazione del principio di disponibilità delle prove, ma senza accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione all'inadempimento dedotto dal ricorrente.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento e alle conseguenze dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova dell'inadempimento.

  • art. 129, comma 4, DPR 554/1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'operatività della garanzia nell'ambito dell'appalto pubblico e della consegna anticipata dei lavori; la Corte ha però valorizzato il contenuto concreto della polizza, limitato al contratto di appalto mai stipulato.

  • art. 130 DPR 554/1999

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina dell'appalto pubblico e della garanzia fideiussoria.

  • art. 30, comma 2, L. 104/1994

    "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria…"

    Richiamato dal ricorrente per affermare la necessità della garanzia a prescindere dalla stipula formale del contratto; la Corte non ha accolto questa lettura, ritenendo decisivo il tenore della specifica polizza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è fondata su un presupposto preliminare e assorbente, le censure che presuppongono una diversa ricostruzione della fattispecie sono inammissibili per difetto di interesse se non colpiscono quella ratio decidendi.
  • La garanzia fideiussoria va interpretata secondo il suo testo concreto: se la polizza limita la copertura alle obbligazioni nascenti da un contratto di appalto mai stipulato, non può essere estesa in via interpretativa ad adempimenti o fasi antecedenti non espressamente contemplati.
  • Per denunciare correttamente la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non basta richiamare in astratto gli artt. 1362 e segg. c.c.; occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera interpretazione alternativa del contratto o chiedere una rivalutazione del merito, se la corte territoriale ha fornito una motivazione coerente e non illogica sull'ambito della garanzia.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto evocato non è decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata o non si confronta con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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