Cassazione Penale, Ordinanza n. 24901/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di appropriazione indebita. Secondo la ricorrente, la decisione di merito sarebbe erronea nel ritenere insussistente la condotta appropriativa, perché l'autoveicolo oggetto della contestazione era formalmente intestato a soggetto diverso dall'effettivo proprietario. Il ricorso, tuttavia, viene descritto dalla Corte come sostanzialmente riproduttivo delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Sono state inoltre depositate memorie tardive, inviate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p., e comunque fuori termine anche rispetto a quello di cinque giorni per eventuali repliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato, logico e non contraddittorio l'insussistenza del reato, perché mancava il requisito dell'altruità del bene: l'auto era stata acquistata con denaro dell'imputato, ritirata da lui e da lui detenuta sin dall'origine come proprietario reale, sicché non poteva configurarsi appropriazione di un bene già proprio, nonostante la diversa intestazione formale. La Cassazione ha inoltre rilevato che i motivi erano meramente reiterativi di quelli già disattesi in appello e che le memorie sopravvenute erano tardive. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine di quindici giorni prima dell'udienza ... per far pervenire motivi nuovi e memorie
Le memorie e i motivi nuovi devono essere depositati nel termine di quindici giorni anteriori all'udienza; oltre tale termine sono tardivi e non esaminabili. Il termine di cinque giorni prima è invece previsto per le repliche e presuppone memorie della controparte.
Il reato di appropriazione indebita richiede l'appropriazione di denaro o cose mobili altrui già nella materiale disponibilità dell'agente; se manca l'altruità del bene, il reato non è configurabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- Nel reato di appropriazione indebita, l'elemento dell'altruità del bene è essenziale: non vi è reato se il bene risulta, in concreto, già appartenente all'agente, anche se formalmente intestato ad altri.
- Ai fini dell'ammissibilità, le memorie e i motivi nuovi devono rispettare i termini previsti dall'art. 611 c.p.p.; gli atti depositati tardivamente non possono essere presi in considerazione.
Come è indicizzato
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