Cassazione Penale, Ordinanza n. 15339/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo l'erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze e al trattamento sanzionatorio, contestando la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e della attendibilità delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se arbitrario o manifestamente illogico; nel caso concreto la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, sicché era sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza senza necessità di motivazione rafforzata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, quando la pena è irrogata al di sotto o in prossimità del minimo/valore edittale, è sufficiente il riferimento al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di commisurazione.
Richiamato solo implicitamente nel riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze opposte, quale valutazione discrezionale del giudice di merito.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del merito probatorio, della persuasività delle prove o della credibilità delle fonti, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti decisivi.
- Il vizio di travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di diversa lettura degli elementi istruttori o in una rivalutazione comparativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di evidente illogicità, non per il solo dissenso sulla soluzione adottata.
- Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale o comunque al di sotto della media, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica e limitarsi al richiamo del criterio di adeguatezza, essendo gli elementi dell'art. 133 c.p. implicitamente considerati.
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