Cassazione Penale, Ordinanza n. 03503/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato edilizio contestato al capo A e ha rideterminato la pena per il furto aggravato contestato al capo B. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che alcuni elementi fattuali e valutativi avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità penale per il delitto di furto d'acqua. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380
Norma richiamata come titolo del reato edilizio contestato al capo A, dichiarato estinto per prescrizione in appello.
Norme poste a base del delitto di furto aggravato contestato al capo B, per il quale la pena è stata rideterminata in appello.
La Corte ribadisce che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali non consente la rilettura autonoma delle prove o la sostituzione del giudizio di merito con una diversa valutazione del materiale probatorio.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Richiamata per il principio per cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Richiamata per affermare che la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha trasformato il giudizio di legittimità in un riesame del fatto.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Richiamata a sostegno del limite secondo cui in cassazione non sono consentite censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio, né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente contrappositivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità, perché attengono al merito della decisione.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha attribuito alla Corte di cassazione un potere di riesame del fatto, restando il controllo confinato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate dal giudice.
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