Cassazione Civile, Ordinanza n. 29446/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 30 giugno 2014 con la quale una società aveva trasferito a un privato la piena proprietà di un fabbricato su tre piani sito in Finale Ligure, costruito su area inserita in un piano particolareggiato di iniziativa privata. Nell'accordo l'acquirente si era obbligato, oltre che al prezzo, anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione derivanti da una convenzione edilizia stipulata dalla società venditrice con il Comune, limitatamente alla quota riferibile al lotto ceduto. La società, sostenendo di avere eseguito le opere di urbanizzazione relative al lotto a scomputo di tali oneri, otteneva un decreto ingiuntivo per il residuo credito. L'acquirente proponeva opposizione deducendo che le opere non erano state eseguite dalla società, come da nota comunale del 16 marzo 2015. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto, ma la Corte d'appello riformava e rigettava l'opposizione, reputando ammissibile in appello un documento del 29 gennaio 2019 del Comune attestante l'avvenuta realizzazione delle opere. Con il ricorso per cassazione l'acquirente denunciava: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso un nuovo documento senza verificare se la sua mancata produzione in primo grado dipendesse da causa non imputabile alla società; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere attribuito decisivo rilievo probatorio al documento comunale in una motivazione ritenuta perplessa, insufficiente ed erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il documento prodotto in appello era stato creato e comunicato dopo la sentenza di primo grado e pochi mesi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello; pertanto, essendo di formazione successiva alla chiusura delle preclusioni di primo grado e persino alla pubblicazione della sentenza impugnata, la sua produzione rientrava nell'eccezionale deroga al divieto di nuove produzioni in appello prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., perché all'epoca del giudizio di primo grado il documento non esisteva ancora. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiamando i principi secondo cui la prima norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre la seconda è violata solo se il giudice tratta come prova legale elementi che non lo sono o viceversa disattende prove legali. Poiché il ricorrente non si era confrontato con tali principi, il motivo non era scrutinabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012
il divieto di nuove produzioni in appello non opera per documenti formati e comunicati dopo la sentenza di primo grado, perché in tal caso la mancata produzione in primo grado deriva dalla non ancora avvenuta esistenza del documento
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre
la sua violazione è deducibile solo se il giudice disattende prove legali valutandole secondo prudente apprezzamento o, al contrario, attribuisce efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In appello è ammissibile la produzione di un documento formatosi dopo la sentenza di primo grado, poiché il divieto di nuove produzioni non può operare per un atto che non esisteva ancora nel giudizio di primo grado.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o assunte d'ufficio fuori dai poteri del giudice, non quando si contesta la diversa valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo in relazione al trattamento errato di prove legali, e non per censurare il merito dell'apprezzamento comparativo delle prove compiuto dal giudice.
- Chi ricorre per cassazione deve confrontarsi specificamente con i principi di diritto invocati dalla Corte di merito e con i limiti del sindacato di legittimità; una censura che riproponga il merito della valutazione probatoria è inammissibile o infondata.
- Nel caso di rigetto del ricorso, la Corte deve porre le spese a carico del ricorrente e dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.
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