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Sentenza

Sentenza n. 1966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 741 del 2025. PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO - all’intera documentazione tecnica (relazione tecnica, analisi chimica del fluido geotermico, temperatura del fluido geotermico, prove di portata del fluido geotermico, portata riconosciuta, modelli di flusso e modello geotermico) inerente al riconoscimento della risorsa rilasciato con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 1957 del 22-02-2017 per il Permesso di ricerca di risorse geotermiche “Boccheggiano”, riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs 22/2010; -ad ogni altro atto, provvedimento e documento relativo a quanto sopra; e per l’annullamento - del provvedimento della Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Miniere, prot. AOOGRT_0010995 del 10 gennaio 2025, ricevuto in pari data a mezzo posta certificata, con cui è stato negato l’accesso alla documentazione amministrativa inerente il riconoscimento della risorsa nel permesso di ricerca “Boccheggiano” (doc. 3); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito. nonché per la conseguente condanna - di Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Miniere ad esibire i documenti richiesti consentendone il pieno accesso.

Giustizia amministrativa202505901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego parziale di accesso alla documentazione tecnica relativa al riconoscimento di una risorsa geotermica nel permesso di ricerca "Boccheggiano"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l’accesso alla documentazione tecnica utilizzata per il riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica relativo al permesso di ricerca "Boccheggiano", nonché agli ulteriori atti connessi. La Regione aveva trasmesso il decreto di riconoscimento, ma aveva negato l’accesso agli ulteriori dati, ritenendo che questi comprendessero anche informazioni relative a concessioni limitrofe ancora in coltivazione e quindi non divulgabili; aveva inoltre ritenuto di non essere tenuta a elaborare i dati e aveva indirizzato l’istante verso la società titolare del precedente permesso. L’appellante ha dedotto, in sintesi, l’erronea interpretazione della disciplina speciale sull’accessibilità dei dati relativi ai titoli minerari cessati, il difetto di motivazione della sentenza, l’illegittimo mancato coinvolgimento del controinteressato e l’assenza di uno specifico bilanciamento tra accesso e riservatezza, contestando la genericità del richiamo al segreto tecnico e commerciale. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica e il difetto di interesse dell’impresa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei sensi indicati in motivazione, riformando la decisione del TAR quanto alla corretta gestione dell’istanza di accesso. Ha respinto le eccezioni del controinteressato: quest’ultimo non era facilmente individuabile al momento della notifica del ricorso di primo grado, poiché la sua identità era emersa dalla documentazione trasmessa dalla Regione, e l’impresa istante aveva un interesse diretto, concreto e attuale, quale operatore economico del settore. Nel merito, il Collegio ha interpretato gli artt. 16, commi 4 e 5, d.lgs. 625/1996 e 39 l. 613/1967, in combinato disposto con gli artt. 22 ss. l. 241/1990, nel senso che, decorso il periodo previsto dalla legge dalla cessazione del titolo minerario, i dati e la documentazione relativi al titolo devono essere messi a disposizione degli interessati. L’amministrazione non può negare l’accesso limitandosi a rilevare che la documentazione contiene anche dati relativi a titoli ancora efficaci o a concessioni limitrofe: deve estrapolare i dati ostensibili da quelli non ostensibili. Tale attività costituisce mera estrapolazione e non elaborazione creativa o nuova formazione di dati, sicché non è preclusa dall’art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006. La Regione non poteva inoltre rimettere l’istante direttamente al precedente titolare dei dati: doveva gestire il procedimento di accesso e comunicare l’istanza ai controinteressati, consentendo loro di presentare opposizione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 184/2006. Il diniego era altresì viziato da difetto di motivazione, poiché non indicava specificamente quali dati fossero coperti da segreti tecnici o commerciali e per quali ragioni. La Regione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sull’istanza entro sessanta giorni, consentendo la partecipazione dei controinteressati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina generale dell’accesso si applica unitamente alla disciplina speciale sui dati relativi ai titoli minerari; l’interesse all’accesso è autonomo e può sussistere anche quando la documentazione sia utile alla tutela della posizione dell’operatore, senza essere necessariamente strumentale a una difesa giudiziale già instaurata.

  • art. 16, commi 4 e 5, d.lgs. 625/1996

    4. La relazione ... nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario. 5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato ... sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione ... assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti.

    Decorso il periodo previsto, i dati relativi ai titoli cessati devono essere messi a disposizione di tutti i richiedenti legittimati; l’accesso non è riservato al precedente titolare del permesso.

  • art. 39, commi 1 e 2, l. 613/1967

    I dati e le notizie ... relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati ... possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

    La riservatezza dei dati tecnici ed economici relativi ai titoli minerari è temporalmente limitata; una volta decorso il termine biennale, i principali dati relativi ai titoli cessati sono accessibili secondo le modalità della l. 241/1990.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006

    La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

    Il divieto riguarda la complessa elaborazione o nuova formazione di dati, non la semplice estrapolazione dei dati ostensibili da documenti che contengono anche informazioni non accessibili.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    L’amministrazione destinataria dell’istanza deve comunicare la richiesta ai soggetti controinteressati, consentendo loro di partecipare al procedimento e di presentare opposizione.

  • art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    Sono controinteressati i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall’accesso.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Il richiamo al segreto tecnico o commerciale deve essere specifico e motivato; una generica dichiarazione relativa al know-how aziendale non è sufficiente a giustificare il diniego di accesso.

Massime di principio

  • La disciplina speciale sui dati tecnici relativi a permessi o concessioni minerarie cessati, letta congiuntamente alla disciplina generale dell’accesso documentale, impone la messa a disposizione dei dati ostensibili decorso il termine temporale previsto dalla legge, senza che l’accesso sia riservato al titolare del titolo minerario.
  • Quando una documentazione contiene sia dati relativi a titoli cessati e ostensibili sia dati riferiti a titoli ancora efficaci e non ostensibili, l’amministrazione deve procedere alla separazione e all’estrapolazione delle informazioni accessibili; tale attività non equivale all’elaborazione di nuovi dati vietata dalla disciplina regolamentare sull’accesso.
  • L’amministrazione non può trasferire al precedente titolare del permesso l’onere di individuare i dati accessibili: deve istruire e concludere il procedimento di accesso, comunicando l’istanza ai controinteressati affinché possano esercitare il diritto di opposizione.
  • Il diniego fondato sulla tutela di segreti tecnici o commerciali deve indicare specificamente quali informazioni siano riservate e per quali concrete ragioni la loro divulgazione pregiudicherebbe il titolare; un richiamo generico al know-how aziendale non è sufficiente.
  • L’interesse all’accesso documentale ha carattere autonomo e può essere riconosciuto a un operatore economico del settore quando la documentazione richiesta sia collegata alla sua attività e sia utile alla tutela della posizione giuridicamente rilevante, anche senza la titolarità del medesimo permesso di ricerca.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentalePartecipazione al procedimentoImpianti da fonti rinnovabili
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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