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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23326/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva mantenuto distinte e concorrenti le fattispecie di rapina e tentata estorsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistenti due reati contestati in concorso: al capo a) rapina e al capo b) tentata estorsione. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione, sostenendo che il reato di tentata estorsione dovesse essere assorbito nella rapina, e lamentando altresì che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e privo di confronto con la motivazione impugnata, oltre che manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui tentata estorsione e rapina possono concorrere quando, pur in un unico contesto spazio-temporale, le condotte abbiano oggetto distinto e siano sorrette da autonome intenzionalità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione alla tentata estorsione, quale forma tentata del delitto contestato al capo b).

  • art. 629 c.p.

    Norma incriminatrice dell'estorsione, evocata per il reato contestato come tentato al capo b).

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice della rapina, contestata al capo a) e ritenuta non assorbente rispetto alla tentata estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il delitto di tentata estorsione può concorrere con il delitto di rapina quando, pur nell'ambito di un medesimo contesto spazio-temporale, le condotte siano dirette a beni giuridici o interessi patrimoniali distinti e siano sorrette da autonome risoluzioni volitive.
  • La deduzione del vizio di motivazione in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo meramente reiterativo o assertivo è inammissibile.
  • L'assorbimento tra rapina e tentata estorsione non è automatico: occorre verificare in concreto l'autonomia delle condotte, dell'oggetto materiale e dell'intento criminoso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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