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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08702/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10/04/2024, che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censurava il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, quindi il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche genericamente formulato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze rientra nel sindacato del giudice di merito e non è censurabile in legittimità se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica. Poiché la Corte d'Appello aveva motivato in modo congruo il trattamento sanzionatorio, la censura è stata ritenuta incensurabile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Richiamato solo indirettamente dalla qualificazione del fatto come furto pluriaggravato, senza specificazione delle singole aggravanti.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze opposte, nel quadro del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.

  • art. 69 c.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo se arbitraria, manifestamente illogica o priva di sufficiente motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato come base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non sia arbitraria, manifestamente illogica o meramente apparente.
  • È sufficiente, per sorreggere l'equivalenza tra circostanze di segno opposto, una motivazione che richiami l'adeguatezza della pena irrogata in concreto e la più idonea risposta sanzionatoria al fatto.
  • Il motivo di ricorso che si limita a contestare in modo generico la valutazione di bilanciamento tra circostanze è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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