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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46481/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani (18/05/2023) che ha revocato la sospensione condizionale della pena per la ricorrente e ha revocato l'ordinanza di estinzione del reato emessa ai sensi dell'art.167 c.p. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.445, comma 2, cod. proc. pen., 167 e 168 c.p., sostenendo che il reato si fosse estinto automaticamente per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art.445, comma 2, e che, essendo già prodotto l'effetto estintivo, non fosse possibile revocarlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168, primo comma, n.1 c.p., avendo la ricorrente commesso un nuovo delitto entro il quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che le aveva concesso il beneficio. Ha inoltre confermato che l'ordinanza di estinzione emessa ai sensi dell'art.167 c.p. poteva essere revocata in sede esecutiva ("giudicato debole") e che la commissione del nuovo reato ha impedito la produzione dell'effetto estintivo previsto dall'art.445, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è stato considerato inammissibile anche per mancato confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena se il beneficiario commette, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, un altro delitto per il quale è inflitta pena detentiva; la Corte ha confermato l'obbligatorietà della revoca anche se la sentenza di condanna per il nuovo delitto è divenuta irrevocabile dopo il quinquennio, purché il fatto sia stato commesso nel quinquennio.

  • art. 167, cod. pen.

    Consente l'estinzione del reato in sede esecutiva; il provvedimento di estinzione emesso in esecuzione ha un "giudicato debole" e può essere revocato dall'autorità esecutiva qualora venga meno il presupposto del beneficio (ad es. per la commessione di un nuovo delitto nel quinquennio).

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso del termine quinquennale previsto; la Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo non si produca "di diritto" quando nel quinquennio sia stata commessa una nuova fattispecie rilevante, sicché la commissione del nuovo reato impedisce la produzione dell'effetto estintivo invocato dalla difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha verificato che il ricorso imputava specifiche violazioni normative ma non ha contrastato le motivazioni dell'ordinanza impugnata, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione della motivazione nel ricorso in Cassazione; la Corte ha annotato che la ricorrente ha presentato il motivo nei limiti necessari previsti dalla norma.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere delle spese e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ritenendo non dolosa la proposizione del ricorso.

  • art. 445, cod. proc. pen. (richiamato in senso generale)

    Pur essendo richiamato l'istituto dell'estinzione per decorso del tempo, la Corte ha interpretato che la stessa fattispecie temporale (commissione di un nuovo delitto entro cinque anni) opera sia come causa di estinzione in via ordinamentale sia come causa ostativa all'estinzione quando ricorra la condizione di revoca del beneficio; in pratica la commissione del nuovo reato impedisce l'operatività dell'effetto estintivo invocato.

Massime di principio

  • La commissione di un nuovo delitto entro il quinquennio successivo al passaggio in giudicato che ha concesso la sospensione condizionale comporta la revoca obbligatoria del beneficio ai sensi dell'art.168, primo comma, n.1 c.p., indipendentemente dal momento in cui la sentenza di condanna per il nuovo reato diventa irrevocabile.
  • Un provvedimento di estinzione emesso in sede esecutiva (art.167 c.p.) ha un "giudicato debole" e può essere revocato dall'autorità esecutiva se viene meno il presupposto del beneficio (ad es. per la commissione del nuovo reato nel quinquennio).
  • L'ipotesi di estinzione prevista dall'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non opera "di diritto" se nel quinquennio è stata commessa una nuova fattispecie che autorizza la revoca del beneficio; la sussistenza del nuovo reato impedisce la produzione dell'effetto estintivo invocato.
  • In Cassazione i ricorsi che non si confrontano con le specifiche motivazioni del provvedimento impugnato e non smontano la ricostruzione fattuale del giudice dell'esecuzione sono a rischio di inammissibilità.
  • Il fatto scritto e accertato (data della commissione del nuovo reato) è determinante: contestare la data del fatto o dimostrare che non rientra nel quinquennio è la via difensiva praticabile per evitare la revoca.
  • Le decisioni esecutive possono comportare conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso (spese e somme alla cassa delle ammende); valutare il merito e la fattibilità del ricorso prima di proporlo è strategico.

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