Cassazione Civile, Ordinanza n. 27630/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, disposto dall'INPS nel 2012, di una pensione di anzianità già liquidata con decorrenza 1 marzo 2006. L'ente ha ritenuto che la beneficiaria, dopo essersi dimessa dal precedente rapporto di lavoro il 28 febbraio 2006, avesse in realtà proseguito l'attività lavorativa senza soluzione di continuità con il medesimo datore di lavoro, sulla base di un nuovo rapporto subordinato part time decorso dal giorno successivo. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di annullamento e, in via subordinata, ha invocato l'irripetibilità dei ratei già percepiti per asserita buona fede. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. n. 153/1969 e dei principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 13 l. n. 412/1991, sostenendo la non ripetibilità delle somme percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva negato il diritto alla pensione di anzianità perché mancava una effettiva cessazione del rapporto di lavoro al momento della domanda e della decorrenza della prestazione: la prosecuzione immediata del lavoro presso lo stesso datore, senza iato temporale, integra una presunzione semplice di simulazione della cessazione, superabile solo con indici contrari che nella specie non sono stati ritenuti sussistenti. Quanto alla ripetizione dei ratei, la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la dichiarazione resa dalla pensionata in ordine alla mancata rioccupazione era non veritiera; ciò esclude la buona fede e integra l'omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione, rendendo applicabile l'art. 13 l. n. 412/1991. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"in relazione alla violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza"
Il diritto alla pensione di anzianità presuppone la cessazione effettiva del rapporto di lavoro; la norma è letta nel senso che la prosecuzione, anche con diverso rapporto ma presso lo stesso datore e senza soluzione di continuità, esclude il requisito costitutivo della prestazione.
art. 38 Cost.
La cessazione del rapporto di lavoro è considerata presunzione di bisogno che giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale.
art. 3 Cost.
Non vi è violazione del principio di uguaglianza perché non sono omogenee le situazioni della cessazione del rapporto necessaria per il pensionamento e del cumulo tra pensione già conseguita e redditi da lavoro.
"L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite"
La mancata o non veritiera comunicazione di fatti rilevanti sul diritto alla pensione consente il recupero delle somme indebitamente erogate e esclude la buona fede del percettore.
La Corte rileva che il secondo motivo presenta una commistione tra censure di violazione di legge e di omesso esame del fatto decisivo.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per la pensione di anzianità non basta il mero maturarsi dei requisiti contributivi: al momento della domanda e della decorrenza deve risultare una effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
- Se dopo le dimissioni il lavoratore viene riassunto senza soluzione di continuità, soprattutto presso lo stesso datore di lavoro e in condizioni sostanzialmente analoghe, può operare una presunzione semplice di simulazione della cessazione del rapporto.
- Questa presunzione può essere vinta solo mediante elementi sintomatici concreti idonei a dimostrare la reale novazione del rapporto successivo; il solo iato temporale, se non significativo, non è decisivo.
- La disciplina del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro è distinta dalla disciplina dei requisiti di accesso alla pensione, sicché non è configurabile una violazione dell'uguaglianza per comparazione tra fattispecie non omogenee.
- Ai fini della ripetibilità dei ratei pensionistici, la mancata o non veritiera comunicazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione esclude la buona fede del beneficiario e consente il recupero delle somme indebitamente percepite.
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