Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17670/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Nel 2016 un automobilista conveniva in giudizio il soggetto gestore della strada chiedendo il risarcimento dei danni materiali, oltre al fermo tecnico, subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un sinistro verificatosi lungo un tratto autostradale, causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane che impattava contro il veicolo. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova della riconducibilità dell'evento alla condotta omissiva del custode; in appello il rigetto era stato confermato sulla base della ritenuta mancata prova del danno. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme processuali sul principio della domanda e sulla motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avesse impropriamente deciso sulla questione del danno mediante il principio della ragione più liquida, pur non essendo la questione più controversa tra le parti, e lamentando una nullità per difetto di criterio logico; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul risarcimento del danno patrimoniale e sull'onere della prova, sostenendo che il danno fosse provato dal verbale di incidente, dal preventivo di riparazione e dalla testimonianza raccolta, e che comunque il quantum avrebbe dovuto essere liquidato equitativamente; con il terzo ha dedotto violazione della norma sulla responsabilità per cose in custodia, affermando di aver provato il nesso causale tra la strada e il danno e che la controparte non avesse dimostrato un fattore estraneo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il risarcimento solo perché non era stata provata la materiale uscita di denaro per le riparazioni, affermando invece che il danno patrimoniale comprende anche l'obbligazione di sostenere l'esborso e che il giudice di merito deve verificare se il pregiudizio al veicolo sia effettivamente esistito e sia causalmente riferibile al fatto dannoso, procedendo poi alla relativa quantificazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Sciacca in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere indicazione specifica dei motivi e degli atti/documenti su cui si fonda; la mancanza determina inammissibilità

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    i riferimenti agli atti e documenti prodotti/formati nei gradi di merito possono soddisfare l'onere di specificazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno aquiliano secondo le regole degli artt. 1223 e seguenti

  • art. 1223 c.c.

    il danno emergente comprende non solo gli esborsi già sostenuti ma anche la perdita subita quale obbligazione di spesa necessaria per rimediare al danno

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è evocata dal ricorrente come criterio utilizzabile quando la determinazione del danno sia difficoltosa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova del danno e del nesso causale

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità oggettiva del custode, con possibile rilievo del fattore esterno imprevedibile e inevitabile

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di limiti della decisione rispetto al thema decidendum

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla formazione del convincimento del giudice

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per lamentare nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della decisione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve indicare in modo specifico i motivi di censura e riprodurre o individuare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze, così da consentire al giudice di legittimità il controllo diretto della decisività delle questioni.
  • Il danno patrimoniale non coincide esclusivamente con l'esborso già eseguito, ma può consistere anche nella perdita subita quale obbligazione di spesa necessaria a rimediare al pregiudizio; ciò che rileva è il danno effettivo causalmente ricollegabile al fatto illecito.
  • In materia di risarcimento del danno al veicolo, il giudice di merito non può negare il ristoro solo perché non sia stata provata la fattura o il pagamento delle riparazioni, dovendo invece accertare se il bene abbia subito una modifica peggiorativa e quale sia il pregiudizio concretamente arrecato.
  • La quantificazione del danno patrimoniale spetta al giudice del merito, che deve assicurare il ristoro integrale delle voci effettivamente provate, evitando sia omissioni risarcitorie sia duplicazioni.
  • Quando viene invocata la responsabilità del custode, la prova del nesso causale e dell'eventuale fattore esterno impeditivo resta centrale, ma l'esame di tale profilo può diventare superfluo se il giudice abbia erroneamente escluso in radice la sussistenza del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.