Cassazione Penale, Sentenza n. 14625/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione della Corte di appello sull'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che la notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto e non conformemente all'art. 156 c.p.p.; il difensore chiedeva altresì l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in quanto l'atto era stato notificato anche presso l'istituto carcerario ove il ricorrente era detenuto, il quale, pur rifiutando di sottoscrivere il verbale, aveva ritirato la copia dell'atto: la Corte ha interpretato l'art. 137, comma 2, c.p.p. nel senso che il rifiuto di sottoscrivere non comporta inefficacia della notificazione (va solo menzionato a verbale). Per analogia con l'art. 142 c.p.p. la nullità del verbale è tassativa e limitata ai casi previsti dalla norma (certezza sulle persone intervenute o mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale). Non essendo ammissibile il motivo di ricorso, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza del 31 gennaio 2023.
Norme richiamate
art. 137, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il rifiuto di una delle persone intervenute di sottoscrivere il verbale non comporta l'inefficacia della notificazione; occorre solo menzionare a verbale il rifiuto e il motivo
Coordinata con l'art. 137: la nullità del verbale è tassativa e sussiste solo nei casi espressamente previsti (es. incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale)
Richiamato nella contestazione difensiva (notifica al domicilio eletto del detenuto); la Corte rileva però che la notificazione è stata effettuata anche presso l'istituto carcerario, rendendo irrilevante la presunta irregolarità della notifica al domicilio eletto
Domanda del ricorrente volta all'applicazione della causa di non punibilità; la Corte non l'ha esaminata per inammissibilità del ricorso principale
Corte cost. n. 186 del 2000
Citata in relazione al principio secondo cui non sempre si può ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui tuttavia la Corte ha comunque condannato il ricorrente alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La notificazione personale 'a mani proprie' è valida anche se il destinatario rifiuta di firmare il verbale, purché emerga che l'atto gli sia stato effettivamente consegnato (va riportato a verbale il rifiuto e il motivo)
- La nullità del verbale di notificazione è eccezionale e opera solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (es. incertezza sulle persone intervenute o mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale)
- Se dagli atti risulta che l'atto è stato effettivamente consegnato al detenuto, un motivo di ricorso fondato solo sul rifiuto di sottoscrivere sarà probabilmente dichiarato manifestamente infondato
- Richieste afferenti benefici o cause di estinzione della punibilità (es. art. 131-bis) non possono essere valutate se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile per questioni procedurali
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza della questione processuale prima di impugnare
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