Cassazione Civile, Ordinanza n. 27614/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomine)
La controversia
La lite originava dalla rivendicazione, da parte di proprietarie di unità immobiliari in un fabbricato di Roma, della comproprietà condominiale di superfici scoperte anteriori e posteriori all'edificio, identificate dai subalterni 506-509, nonché della proprietà esclusiva di una fascia rettangolare confinante con una delle aree. Chiedevano il rilascio delle superfici e la rimozione delle opere realizzate. La società che aveva trasferito alcune unità contestò le pretese e domandò in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione e di diritti di uso e passaggio; analoghe domande di usucapione furono formulate dagli acquirenti, i quali chiesero anche manleva nei confronti della venditrice. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda attrice. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7628/2023 depositata il 27 novembre 2023, riformò la decisione: dichiarò le aree parti comuni condominiali, ordinò il rilascio delle porzioni occupate e il ripristino, riconobbe a una delle attrici la proprietà esclusiva della fascia e accolse le domande di manleva, liquidando il danno in una percentuale dei prezzi di acquisto. Contro tale sentenza alcuni acquirenti proposero ricorso per cassazione articolato in sette motivi; un'altra parte propose ricorso incidentale adesivo. Nel procedimento, dopo la proposta di definizione accelerata che segnalava l'improcedibilità per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, i ricorrenti presentarono istanza di rimessione in termini e successivamente rinunciarono al ricorso. Il testo non espone il contenuto dei sette motivi, poiché la Corte ha definito il giudizio per rinuncia senza esaminarli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Ha precisato che, non essendo stata accettata la rinuncia, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., liquidandole in favore delle controricorrenti in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. I motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo non sono stati decisi nel merito.
Norme richiamate
In assenza di accettazione della rinuncia, il Collegio liquida le spese del presente giudizio a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., come da dispositivo.
In caso di rinuncia non accettata, la Corte provvede alla liquidazione delle spese del giudizio a carico dei ricorrenti.
Alla rinuncia si deve riconoscere l’effetto di provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all’applicabilità del terzo e quarto comma dell’art. 380-bis c.p.c.
La rinuncia determina una decisione secondo le regole proprie della rinuncia e sottrae il ricorso all'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche nel contesto della procedura di definizione accelerata, determina una decisione secondo le regole che disciplinano gli effetti della rinuncia e sottrae il ricorso all'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 380-bis c.p.c.
- Quando la rinuncia non è accettata, la Corte liquida le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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