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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35225/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sarti Paolo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva confermato colpevole, limitando la riforma alla sola determinazione della pena, per il reato di cui all'art. 223 legge fall., contestando che: (1) vi fosse violazione dell'art. 649 c.p.p. per corrispondenza sostanziale con una precedente sentenza definitiva del Tribunale di Prato relativa a operazioni fraudolente sulla stessa partita IVA; (2) mancasse il nesso eziologico e l'elemento soggettivo rispetto al fallimento, poiché la fusione e l'acquisizione del credito I.V.A. inesistente sarebbero state deliberate dai soci o riferibili alla S-Mall e non all'imputato; (3) non fosse stata riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione o del concorso formale tra i reati già giudicati e quello oggetto del presente procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza definitiva del Tribunale di Prato riguardasse un fatto storico diverso (operazioni del 2001 in qualità di amministratore della S-Mall) rispetto al fatto oggetto del processo davanti alla Corte d'Appello (operazione di incorporazione del 2003 da parte di Oasis s.r.l. con aggravamento dell'esposizione debitoria), escludendo quindi la corrispondenza sostanziale ai fini dell'art. 649 c.p.p. Le censure sulla mancanza del nesso causale e dell'elemento soggettivo sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, miravano a sindacare il merito delle valutazioni della Corte d'appello e mancavano di specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Anche la domanda di riconoscimento del concorso formale o della continuazione è stata rigettata per la diversità di tempo e di condotte e per l'insussistenza di un disegno criminoso unico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma applicata per qualificare il reato contestato: la condotta dell'amministratore che, con operazioni dolose (incorporazione con trasferimento di credito IVA inesistente), cagiona il fallimento per aggravamento dell'esposizione debitoria verso l'erario.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente in chiave di divieto di duplicazione del giudizio per fatto sostanzialmente identico; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la sentenza precedente riguarda un fatto storico diverso, pertanto non sussiste la corrispondenza sostanziale che impedirebbe il nuovo giudizio.

  • artt. 40, 42, 43 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al nesso di causalità e all'elemento soggettivo; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà un riesame del merito delle valutazioni della Corte d'appello e quindi inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ha escluso la continuazione in mancanza di un disegno criminoso unitario e per la diversità delle condotte e dei tempi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dei motivi di cassazione: la Corte ha rilevato che molte censure erano in realtà un sindacato di merito e mancavano di specificità esterna, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (quantificata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Il divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) richiede identità sostanziale del fatto; differenze di tempo, ruolo dell'agente o nella dinamica fattuale possono escludere la corrispondenza sostanziale e consentire un nuovo processo.
  • In Cassazione non è ammesso un libero riesame del merito: le censure devono mirare a questioni di diritto o a vizi di motivazione specifici secondo l'art. 606 c.p.p.; rimostranze che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per il riconoscimento della continuazione o del concorso formale è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario o una netta connessione tra le condotte; eventi separati nel tempo e nella dinamica spesso escludono tali istituti.
  • Le doglianze su nesso di causalità ed elemento soggettivo, se fondate su valutazioni probatorie e ricostruzioni fattuali, devono essere proposte e valutate nei gradi di merito; in sede di legittimità la Corte verifica la coerenza e la logicità della motivazione ma non sostituisce la propria valutazione fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; chi progetta ricorso alla Corte di Cassazione dovrebbe valutare preliminarmente la fondatezza giuridica e la specificità delle censure.

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