Cassazione Penale, Ordinanza n. 31619/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione in concorso e con aggravante, deducendo due motivi: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la decisione fosse frutto di una non corretta valutazione del compendio probatorio; dall'altro, vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, ritenuta non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo motivo fosse parimenti inammissibile perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi in cui non è necessaria una motivazione analitica ulteriore sui criteri di commisurazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale era stata confermata la condanna
aggravante contestata nel giudizio di merito
disposizione sul concorso di persone nel reato, richiamata nell'imputazione
il vizio di motivazione resta sindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità, senza consentire una rilettura del fatto
criteri di commisurazione della pena richiamati per affermare che la scelta della pena in misura media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito; il ricorrente non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, dovendo invece confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione del merito o l'adozione di una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, una motivazione analitica sulla commisurazione della pena è necessaria soprattutto quando la pena si avvicina al massimo edittale o supera la media; se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta è normalmente insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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