Cassazione Civile, Ordinanza n. 20380/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettando l'originario ricorso del lavoratore per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria. Ha inoltre condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPS nei tre gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dal diniego dell'indennità di mobilità richiesta da un lavoratore sulla base della propria anzianità lavorativa complessiva. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo tempestivo il giudizio rispetto alla procedura amministrativa e computabile, ai fini del requisito di anzianità presso l'impresa che aveva attivato la mobilità, anche il periodo lavorato presso una società precedente, in ragione di una cessione del contratto di lavoro senza soluzione di continuità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, perché la domanda giudiziale sarebbe stata proposta oltre il termine di decadenza annuale decorrente dalla domanda amministrativa e comunque oltre i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo; (2) violazione dell'art. 16 l. n. 223/1991 e degli artt. 1406 e 1412 c.c., perché il tribunale avrebbe erroneamente computato ai fini dell'anzianità aziendale utile per l'indennità di mobilità anche il lavoro svolto presso la società cedente.
Norme richiamate
La domanda giudiziale per prestazioni previdenziali soggette a tale disciplina va proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per la decisione su di esso o dalla scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo; il tardivo provvedimento dell'ente non sposta in avanti il termine decadenziale.
art. 4 d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992
Ha sostituito la disciplina dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 applicabile alla decadenza per le prestazioni previdenziali.
È la norma invocata per il requisito di anzianità aziendale utile all'indennità di mobilità; la Corte non entra nel merito del secondo motivo perché assorbito.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla cessione del contratto di lavoro tra imprese.
È richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti della cessione contrattuale sul rapporto di lavoro.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore.
Massime di principio
- In materia di prestazioni previdenziali soggette alla disciplina dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, il ricorso giudiziario deve essere proposto entro il termine di decadenza annuale decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini per il suo esaurimento; il successivo provvedimento tardivo dell'ente non riapre né proroga il termine.
- La presentazione di un ricorso amministrativo oltre i termini previsti conserva, al più, rilievo ai fini della procedibilità, ma non è idonea a spostare in avanti il termine decadenziale per l'azione giudiziaria.
- I termini di decadenza in materia previdenziale rispondono a esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridico-previdenziali e non sono nella disponibilità dell'ente previdenziale, neppure quando esso decida tardivamente sul ricorso amministrativo.
- Quando la Corte di cassazione accerta la decadenza dall'azione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito rigettando l'originaria domanda.
- La questione relativa al computo dell'anzianità lavorativa utile per l'indennità di mobilità resta assorbita se la domanda è già preclusa per decadenza.
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