Cassazione Civile, Ordinanza n. 27986/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ordinato alla società resistente di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore della lavoratrice con decorrenza dal 15 dicembre 2009, con le conseguenze accessorie. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, che dal testo non è ulteriormente specificato; dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che l'unica questione decisiva esaminata dalla Corte di cassazione ha riguardato la tempestività dell'impugnazione, poiché il ricorso era stato proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La società ha inoltre invocato la contumacia in appello, ma ha dedotto essa stessa che la mancata costituzione era dipesa da un mero disguido, circostanza incompatibile con la prova richiesta per beneficiare dell'eccezione al termine lungo. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni sulla validità della procura e sull'ammissibilità della formulazione del motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. La contumacia della società in appello è stata ritenuta irrilevante ai fini della rimessione in termini o dell'esenzione dal termine lungo, poiché non è stata specificamente dedotta e provata la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o delle notificazioni previste dall'art. 327, comma 2, c.p.c.; anzi, la stessa ricorrente aveva spiegato la mancata costituzione con un mero disguido. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario della resistente.
Norme richiamate
sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata
il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo è inammissibile; l'eccezione per la parte contumace opera solo se sia specificamente dedotta e provata la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o delle notificazioni degli atti indicati dalla norma.
è richiamato solo come riferimento agli atti la cui notificazione, se nulla, può integrare la condizione eccezionale prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c.
è la norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso secondo la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma modificativa richiamata in relazione all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione proposta oltre il termine lungo è inammissibile, salvo che la parte contumace dimostri in modo specifico di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o delle notificazioni degli atti rilevanti.
- La semplice contumacia della parte nel giudizio di appello non è sufficiente, da sola, a superare la decadenza dall'impugnazione: occorre la prova delle condizioni eccezionali previste dall'art. 327, comma 2, c.p.c.
- Se il ricorrente ammette che la mancata costituzione è dipesa da un mero disguido, viene meno ogni allegazione idonea a fondare l'eccezione alla scadenza del termine lungo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, restano assorbite le ulteriori censure non esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →