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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34260/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, un avviso di accertamento per l’anno 2014 con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di tre rilievi: versamenti e prelevamenti non giustificati su conti correnti riferibili alla società; un’annotazione extracontabile di Euro 4.000,00 rinvenuta in un’agenda; un saldo attivo relativo a finanziamenti soci infruttiferi, ritenuto non giustificato dai redditi dei soci. I giudici di merito avevano annullato l’atto, ritenendo insufficienti le allegazioni dell’Ufficio e giustificati i movimenti. Con il ricorso per cassazione l’Ufficio ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/omessa pronuncia e, dall’altro, violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato sufficiente la mera esistenza di provvista sui conti personali dei soci senza indagare la reale provenienza delle somme. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti e documenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorso rispettava l’art. 366 c.p.c. quanto all’esposizione dei fatti e all’indicazione degli atti e documenti rilevanti. Ha poi accolto i motivi del ricorso, ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza impugnata: la CTR aveva motivato in modo apodittico e non aveva reso percepibile il percorso logico seguito, omettendo inoltre di pronunciarsi in modo adeguato sul rilievo relativo ai finanziamenti soci. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini specificamente i tre rilievi dell’accertamento e, se del caso, ridetermini la pretesa tributaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato ritenuto conforme ai requisiti di esposizione dei fatti e di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è nulla solo se mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza o apoditticità valutata al di fuori del testo decisionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata dedotta la nullità della sentenza per vizio di motivazione in realtà riconducibile a motivazione apparente/omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    In tema di accertamento, la contestazione di movimentazioni bancarie e di flussi finanziari richiede una verifica specifica delle operazioni e della loro giustificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta formulata una contestazione specifica su singole operazioni, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e di giustificare le operazioni singulatim.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non può essere integrata dal lettore con congetture o ricostruzioni esterne.
  • In materia di accertamenti bancari, l’onere del contribuente di giustificare i movimenti sorge solo se l’Ufficio ha contestato specificamente singole operazioni; in mancanza di tale specificità, il rilievo può essere carente di presupposto.
  • La mera dimostrazione che somme destinate all’impresa provengano da conti personali dei soci non basta, da sola, a neutralizzare il recupero fiscale se non è chiarita la provenienza originaria della provvista e la sua effettiva capacità reddituale.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica può costituire valido elemento di accertamento e non può essere superata da valutazioni meramente probabilistiche prive di adeguato supporto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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