Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39709/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., poiché è stata accertata con sentenza definitiva la commissione, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato del patteggiamento, di altro reato per il quale il ricorrente è stato condannato. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con patteggiamento del 10.3.2009; il ricorrente deduce che, per effetto automatico della causa estintiva prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il reato oggetto del patteggiamento si sarebbe estinto per decorso del termine quinquennale, impedendo così la revoca della sospensione, anche in assenza di una pronuncia formale di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando, tra l'altro, il beneficiario abbia commesso un nuovo reato accertato con sentenza irrevocabile nel periodo stabilito dalla legge; la Corte ha applicato questa norma per disporre la revoca.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la causa estintiva del reato per patteggiamento qualora non venga commesso un ulteriore delitto nel quinquennio. La Corte interpreta che la causa impeditiva dell'estinzione si realizza quando il nuovo reato sia stato commesso nel termine e tale fatto sia poi accertato con sentenza definitiva; non è invece necessario che la sentenza di condanna per il nuovo reato diventi irrevocabile entro il quinquennio.

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su accordo): il procedimento da cui è derivata la sospensione condizionale impugnata.

  • art. 335, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la mera iscrizione della notitia criminis nel registro da un accertamento giudiziale definitivo, che quest'ultimo è necessario per precludere l'estinzione.

  • art. 27, secondo comma, Cost.

    Principio costituzionale richiamato per affermare che l'effetto preclusivo dell'estinzione deriva dall'accertamento di responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile, non dal mero fatto materiale della commissione del reato.

Massime di principio

  • Se non è stata ancora pronunciata una formale dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., un successivo accertamento definitivo che il reato è stato commesso nel quinquennio impedisce l'operare dell'estinzione e può giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena.
  • La causa impeditiva dell'estinzione richiede sia il fatto oggettivo (commissione del reato nel termine) sia il suo accertamento giudiziale definitivo; l'accertamento può intervenire anche dopo la scadenza del quinquennio.
  • Se invece è già intervenuta una dichiarazione formale e definitiva di estinzione ex art. 445, comma 2, tale pronuncia è irrimediabile e non può essere revocata anche se successivamente viene accertata una condanna per reati commessi nel quinquennio (giurisprudenza sul caso Lacchini).
  • Per la difesa: se si ritiene che sia decorso il termine estintivo, è opportuno chiedere tempestivamente la dichiarazione di estinzione; in mancanza, la Procura può chiedere la revoca della sospensione se emergono accertamenti definitivi di reati commessi nel periodo.
  • Per valutare la compatibilità temporale è necessario accertare la data di commissione del nuovo reato (deve rientrare nel quinquennio) e l'esistenza di una sentenza irrevocabile che lo attesti; la mera iscrizione o indagine non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.