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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento collegata a un credito previdenziale INPS portato in cartella di pagamento e a due avvisi di addebito. Nei gradi di merito era stato ritenuto prescritto il credito inserito nella cartella, mentre l'opposizione era stata respinta per i due avvisi di addebito perché tra la loro notifica e la successiva intimazione erano decorsi meno di cinque anni. Il ricorrente per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere inammissibile o comunque preclusa la domanda volta a far valere la prescrizione maturata prima della notifica degli atti impositivi, benché i crediti risalissero agli anni 1990-1997. La Corte rileva inoltre che il ricorso non si confronta con un'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui nel ricorso introduttivo era stata dedotta solo la prescrizione successiva agli avvisi di addebito, mentre la prescrizione anteriore era stata dedotta soltanto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo perché il credito previdenziale portato in cartella o in avvisi di addebito non opposti nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile e, una volta consolidatosi il titolo, non possono essere fatte valere in sede esecutiva questioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione tempestivamente instaurato. Inoltre, il ricorso è carente perché non censura specificamente la parte della motivazione di merito che aveva valorizzato la tardiva deduzione, solo in appello, della prescrizione anteriore agli atti impositivi. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese in favore dell'INPS e viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    viene evocato dal ricorrente come norma sulla prescrizione dei crediti previdenziali; la Corte non ne ricava una diversa regola rispetto alla preclusione derivante dalla mancata opposizione tempestiva degli atti

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    il mancato esercizio dell'opposizione nel termine perentorio rende definitivo e irretrattabile il credito portato dall'atto impositivo, precludendo la deduzione successiva di questioni di merito che dovevano essere fatte valere tempestivamente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il credito previdenziale portato in una cartella di pagamento o in un avviso di addebito non opposto nel termine di legge diviene definitivo e non più contestabile nel merito in sede esecutiva.
  • Le eccezioni attinenti a fatti estintivi o impeditivi del credito, come la prescrizione maturata prima della notificazione dell'atto impositivo, devono essere dedotte nel giudizio di cognizione tempestivamente instaurato nei termini di opposizione previsti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione è infondato se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • La prescrizione non può essere fatta valere tardivamente contro un titolo divenuto definitivo per mancata opposizione tempestiva, salvo che la questione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoDecadenza

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