Cassazione Penale, Ordinanza n. 12054/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato ha impugnato la sentenza deducendo un unico motivo: l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di bilanciamento tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche. In sostanza, contestava la valutazione compiuta dal giudice sul trattamento sanzionatorio, chiedendo alla Cassazione di riesaminare il bilanciamento circostanze/recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., una doglianza che riguardi non l'illegalità della pena in senso stretto, ma il merito della commisurazione della sanzione, ivi compreso il bilanciamento tra circostanze del reato e recidiva. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.
ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena ... ma profili commisurativi della stessa ... ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato
limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento alle sole doglianze di illegalità della pena, escludendo le censure sulla commisurazione e sul bilanciamento delle circostanze.
parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
richiamo ai criteri legali di commisurazione della pena, la cui violazione non integra, di per sé, motivo ammissibile di ricorso nel caso esaminato.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
disciplina la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
viene richiamata per il criterio di imposizione della sanzione pecuniaria a seguito di inammissibilità, in assenza di colpa del ricorrente non ravvisata nel caso concreto.
bilanciamento tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche
la censura riguardava il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione, profili non deducibili in cassazione nel perimetro tracciato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, il sindacato è ammissibile solo nei limiti dell'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali per specie o quantità.
- Non sono deducibili, con il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le censure che attengono alla mera commisurazione della pena, alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
- La contestazione del giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche, quando investe solo il trattamento sanzionatorio e non la legalità intrinseca della pena, integra motivo inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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