Cassazione Penale, Sentenza n. 34572/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo del detenuto avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attivita' comuni per 8 giorni) inflitta per violazioni dell'art. 77, comma 1, nn. 15) e 21) del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa, perché la contestazione dell'addebito era avvenuta contestualmente all'udienza davanti al Consiglio di disciplina, senza che il detenuto avesse tempi adeguati per preparare la difesa; il Ministero deduceva in Cassazione che tale vizio doveva ritenersi sanato per mancata tempestiva eccezione dinanzi al Consiglio di disciplina e che il Collegio a quo aveva errato nell'escludere la sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando la contestazione dell'infrazione avviene direttamente all'udienza davanti al Consiglio di disciplina, il diritto di difesa e la relativa nullita' procedurale devono essere eccepiti immediatamente, a pena di decadenza; in mancanza di tempestiva eccezione il vizio si considera sanato ai sensi delle disposizioni sulle nullita' processuali (art. 182 c.p.p.). Nei fatti la sanatoria si era dunque verificata e il provvedimento disciplinare e' risultato immune dal vizio dedotto in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esecuzione Ordinamento penitenziario), art. 77, comma 1
Individuazione delle fattispecie disciplinari contestate (nn. 15 e 21) come presupposto del procedimento disciplinare; la norma e' richiamata per descrivere la natura dell'addebito al detenuto.
regolamento esecuzione ordinamento penitenziario, art. 81
Richiamato dal Ministero come norma regolamentare pertinente alle procedure disciplinari; la Corte non disconosce l'ambito di applicazione ma decide sulla regola processuale della tempestivita' delle eccezioni.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 35-bis, 38 comma 2, 69
Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate a supporto delle modalita' di tenuta dei procedimenti disciplinari e dei diritti del detenuto; la decisione valorizza comunque la regola processuale sulla decadenza dell'eccezione.
codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3
Fondamentale: disciplina la sanatoria delle nullita' processuali per mancata tempestiva eccezione; la Corte applica questo principio affermando che l'omessa deduzione del vizio in sede disciplinare comporta la sua sanatoria.
Massime di principio
- Se la contestazione dell'addebito disciplinare avviene direttamente all'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, il detenuto deve eccepire immediatamente la violazione del diritto di difesa all'apertura dell'udienza, altrimenti la relativa nullita' si considera sanata per decadenza.
- Le nullita' processuali nei procedimenti disciplinari possono essere rimosse dalla mancata tempestiva deduzione dell'eccezione, ai sensi delle disposizioni sul c.d. effetto sanante (art. 182 c.p.p.).
- Lamentare per la prima volta in sede giurisdizionale (reclamo/impugnazione) un vizio procedurale non eccepito in tempo utile nel procedimento disciplinare e' in genere inefficace: il giudice di merito deve verificare se la parte abbia fatto valere l'eccezione in sede amministrativa/disciplinare e, in sua assenza, applicare la decadenza.
- Per tutelare il diritto di difesa, il detenuto e il suo avvocato dovrebbero chiedere immediata sospensione dell'udienza o un rinvio se la contestazione avviene senza preavviso sufficiente, formulando esplicitamente l'eccezione di violazione procedurale.
- Il giudice di sorveglianza che ritiene non tempestivamente eccepito il vizio deve dichiarare la sanatoria e rigettare la censura, mentre l'Amministrazione puo' impugnare se ritiene che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto tempestiva l'eccezione.
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