Cassazione Civile, Ordinanza n. 26948/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente era stata condannata in primo grado, quale socia di una società poi fallita, in solido con gli amministratori e con altra società socia al risarcimento dei danni in favore del fallimento della società danneggiata. Nel corso del giudizio d'appello la stessa società ricorrente aveva acquistato, per cessione, il credito risarcitorio riconosciuto in primo grado al fallimento. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo inapplicabile l'art. 111 c.p.c. perché il trasferimento a titolo particolare sarebbe avvenuto in favore di un soggetto che era già parte del processo come debitore. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto la violazione degli artt. 1303 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che la confusione avrebbe estinto soltanto la quota del debito corrispondente alla sua posizione di debitrice, sicché essa sarebbe subentrata nel giudizio alla cedente limitatamente al credito residuo non estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la confusione, nelle obbligazioni solidali, estingue il debito solo per la quota del debitore nella cui persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore, senza estinguere l'intero credito quando esistano altri condebitori solidali. Perciò la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata erroneamente, poiché il giudizio avrebbe dovuto proseguire ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei limiti del credito non estinto per confusione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore"
La confusione opera solo pro quota nel rapporto solidale: si estingue la parte del debito riferibile al soggetto che cumula le qualità di creditore e debitore, mentre il vincolo permane per gli altri condebitori nei limiti del residuo.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso può operare anche quando l'avente causa sia già parte del processo in altra posizione sostanziale, purché il credito non sia integralmente estinto; il successore subentra nel giudizio nei limiti del diritto residuo.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali la confusione tra le qualità di creditore e debitore produce l'estinzione soltanto della quota riferibile al soggetto interessato, senza travolgere l'intero rapporto obbligatorio se vi sono altri debitori solidali.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando il credito controverso non sia integralmente estinto, dovendosi verificare se residui una pretesa ancora azionabile nei confronti degli altri condebitori.
- La disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso resta applicabile anche se l'acquirente del credito sia già parte del giudizio per altra ragione sostanziale, purché il trasferimento incida su una posizione giuridica ancora esistente e non completamente estinta.
- In presenza di cessione del credito da parte del creditore originario a uno dei condebitori solidali, il subentro processuale va valutato con riferimento al solo credito residuo non estinto per confusione.
Come è indicizzato
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