Cassazione Civile, Ordinanza n. 23238/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio definito con ordinanza emessa nel rito sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine di legge, ritenendo che il termine breve decorresse dalla lettura in udienza del provvedimento e non dalla successiva comunicazione di cancelleria. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c., assumendo che il termine per appellare non avrebbe dovuto decorrere dalla lettura in aula del provvedimento impugnato, ma dalla comunicazione successiva effettuata dalla cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che, nel rito sommario, l'ordinanza resa e letta in udienza si considera conosciuta dalle parti presenti alla lettura; pertanto la successiva comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere un nuovo termine per impugnare. Poiché nel caso concreto l'ordinanza era stata pronunciata e letta in udienza, la corte territoriale aveva correttamente dichiarato tardivo l'appello. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine breve per proporre appello contro l'ordinanza resa nel rito sommario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se l'ordinanza è letta in udienza alla presenza della parte o del suo difensore, la parte si considera conoscitrice del provvedimento e la successiva comunicazione di cancelleria non rileva ai fini del decorso del termine.
art. 702-ter, sesto comma, c.p.c.
L'ordinanza conclusiva del rito sommario è impugnabile nei termini decorrenti dalla sua comunicazione o notificazione; la Corte ne ricava che la lettura in udienza vale, per la parte presente, come momento di conoscenza del provvedimento.
art. 176, secondo comma, c.p.c.
L'ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta dalle parti presenti, senza necessità di ulteriore comunicazione ai fini del decorso del termine di impugnazione.
Quando non vi sia notificazione idonea a far decorrere il termine breve e la parte sia contumace, opera il termine lungo per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, il termine breve per appellare l'ordinanza decorre dalla sua comunicazione o notificazione, ma la lettura in udienza del provvedimento rende la parte presente legalmente a conoscenza dell'ordinanza e rende irrilevante una successiva comunicazione di cancelleria.
- Quando il provvedimento è pronunciato in udienza e la parte interessata è presente tramite il difensore, la decorrenza del termine di impugnazione non richiede una ulteriore comunicazione integrale del provvedimento.
- La comunicazione di cancelleria non può riattivare o differire il termine per impugnare se la parte ha già avuto conoscenza legale del contenuto del provvedimento per effetto della lettura in udienza.
- In assenza di una notificazione idonea a far decorrere il termine breve, nei casi di contumacia opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23158/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2021 del 20/08/2021
- ordinanza_civile · 20 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23164/2021 del 20/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →