Sentenza del 08/09/2016 n. 5126 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Soggetto contribuente - Anno precedente - Credito IRAP - Avvenuta maturazione - Anno successivo - Dichiarazione IRAP - Omessa presentazione - Ente impositore - Attività liquidatoria - Disconoscimento credito IRAP - Esclusione - Avviso rettifica - Mancata formazione - Esecutività ruolo - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità del ruolo con cui era stato disconosciuto un credito IRAP maturato nell’anno precedente. L’ente impositore aveva rilevato, tramite attività liquidatoria, l’omessa presentazione della dichiarazione IRAP relativa all’anno successivo e, sulla base di tale omissione, aveva escluso il credito senza previamente notificare un avviso di rettifica.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. Il ruolo non poteva essere reso esecutivo sulla sola base del disconoscimento del credito risultante dall’attività liquidatoria, poiché l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno corrente non consentiva all’ente impositore di escludere automaticamente un credito maturato nell’anno precedente senza prima formare e notificare un avviso di rettifica. Il ruolo è quindi stato annullato o comunque dichiarato illegittimo.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La procedura di liquidazione automatizzata consente controlli meramente cartolari e non può essere utilizzata per risolvere questioni che richiedono una vera attività di accertamento o per disconoscere un credito senza il preventivo atto impositivo previsto.
Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche nell’ambito dei controlli automatizzati IVA, l’attività liquidatoria non può sostituire l’avviso di rettifica quando l’Amministrazione intende contestare elementi sostanziali della posizione fiscale, come l’esistenza o la spettanza di un credito maturato in un periodo precedente.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può correggere errori immediatamente desumibili dalla dichiarazione, ma non può normalmente sostituire un avviso di accertamento o rettifica quando l’Amministrazione contesta nel merito l’esistenza o la spettanza di un credito.
- L’omessa presentazione della dichiarazione relativa a un periodo d’imposta non comporta automaticamente la perdita di un credito fiscale maturato in un periodo precedente, soprattutto se tale disconoscimento richiede valutazioni sostanziali.
- Prima di iscrivere a ruolo una maggiore pretesa derivante dal disconoscimento di un credito, l’ente impositore deve rispettare le garanzie procedimentali applicabili e notificare l’atto di rettifica o accertamento quando il controllo non è meramente cartolare.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se il ruolo deriva da un semplice errore materiale rilevabile direttamente dalle dichiarazioni oppure da una contestazione sostanziale: nel secondo caso, l’assenza del preventivo avviso può determinare l’illegittimità della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 5124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 5130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 5145 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 17757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 set 2016Sentenza del 08/09/2016 n. 17758 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →