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Sentenza

Sentenza del 08/09/2016 n. 5126 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Soggetto contribuente - Anno precedente - Credito IRAP - Avvenuta maturazione - Anno successivo - Dichiarazione IRAP - Omessa presentazione - Ente impositore - Attività liquidatoria - Disconoscimento credito IRAP - Esclusione - Avviso rettifica - Mancata formazione - Esecutività ruolo - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità del ruolo con cui era stato disconosciuto un credito IRAP maturato nell’anno precedente. L’ente impositore aveva rilevato, tramite attività liquidatoria, l’omessa presentazione della dichiarazione IRAP relativa all’anno successivo e, sulla base di tale omissione, aveva escluso il credito senza previamente notificare un avviso di rettifica.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta illegittima. Il ruolo non poteva essere reso esecutivo sulla sola base del disconoscimento del credito risultante dall’attività liquidatoria, poiché l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno corrente non consentiva all’ente impositore di escludere automaticamente un credito maturato nell’anno precedente senza prima formare e notificare un avviso di rettifica. Il ruolo è quindi stato annullato o comunque dichiarato illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La procedura di liquidazione automatizzata consente controlli meramente cartolari e non può essere utilizzata per risolvere questioni che richiedono una vera attività di accertamento o per disconoscere un credito senza il preventivo atto impositivo previsto.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Anche nell’ambito dei controlli automatizzati IVA, l’attività liquidatoria non può sostituire l’avviso di rettifica quando l’Amministrazione intende contestare elementi sostanziali della posizione fiscale, come l’esistenza o la spettanza di un credito maturato in un periodo precedente.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato può correggere errori immediatamente desumibili dalla dichiarazione, ma non può normalmente sostituire un avviso di accertamento o rettifica quando l’Amministrazione contesta nel merito l’esistenza o la spettanza di un credito.
  • L’omessa presentazione della dichiarazione relativa a un periodo d’imposta non comporta automaticamente la perdita di un credito fiscale maturato in un periodo precedente, soprattutto se tale disconoscimento richiede valutazioni sostanziali.
  • Prima di iscrivere a ruolo una maggiore pretesa derivante dal disconoscimento di un credito, l’ente impositore deve rispettare le garanzie procedimentali applicabili e notificare l’atto di rettifica o accertamento quando il controllo non è meramente cartolare.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se il ruolo deriva da un semplice errore materiale rilevabile direttamente dalle dichiarazioni oppure da una contestazione sostanziale: nel secondo caso, l’assenza del preventivo avviso può determinare l’illegittimità della pretesa.

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