Sentenza del 08/09/2016 n. 5130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo analitico - Ente impositore - Costi dedotti - Singole voci - Omessa contestazione - Ripresa tassazione - Esclusione - Fase endoprocedimentale - Difese contribuente - Omessa considerazione - Difetto motivazione - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA e IRPEF 2006, contestando sia la tardiva notifica degli atti rispetto al termine successivo al processo verbale di chiusura, sia, nel merito, l'indeterminatezza della ripresa a tassazione di euro 15.873,00 riferita ai costi indicati nel rigo RG21. L'Ufficio non aveva individuato analiticamente le singole spese ritenute indeducibili né aveva adeguatamente esaminato le difese e la documentazione prodotte dal contribuente nella fase endoprocedimentale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha rigettato l'eccezione dell'Ufficio sull'asserita tardività del ricorso, ritenendo non provata la notifica del diniego di mediazione. Nel merito, ha dichiarato illegittimi gli avvisi perché la motivazione si limitava a indicare complessivamente i costi non documentati, senza specificare quali singole voci fossero contestate e per quali ragioni, e perché l'Ufficio non aveva valutato seriamente le difese del contribuente. L'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente di conoscere e contestare efficacemente l'accertamento.
Art. 164 del TUIR
Disciplina i limiti di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli; nel caso concreto l'Ufficio aveva richiamato la percentuale dell'80%, ma senza individuare analiticamente le singole spese effettivamente disconosciute.
Art. 102, comma 9, del TUIR
Disciplina i limiti di deducibilità delle spese telefoniche; anche tale richiamo non esonerava l'Ufficio dall'indicare puntualmente le voci e le ragioni della ripresa.
Articoli 39 e 40 del DPR n. 600/1973
Richiamati dai contribuenti in relazione alla rettifica del reddito del socio, ma la decisione ha definito la controversia sulla base del difetto di motivazione dell'accertamento, rendendo assorbiti gli ulteriori motivi.
Art. 17-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis
Prevedeva il termine per la proposizione del ricorso dopo il diniego della mediazione. L'eccezione di tardività è stata respinta perché l'Ufficio non ha provato validamente la notificazione del diniego nella data indicata.
Cassazione civile, sentenza n. 8850/2014
Un provvedimento amministrativo deve valutare autonomamente e seriamente le difese formulate dal contribuente nella fase endoprocedimentale. L'omessa valutazione, o il suo superamento mediante formule meramente apparenti, può determinare la nullità dell'avviso per lesione del diritto di difesa.
Cassazione civile, sentenza n. 9810 del 7 maggio 2014
Ribadisce la funzione garantistica della motivazione dell'atto tributario, necessaria per rendere conoscibili i fatti e i presupposti giuridici della pretesa fiscale.
Massime di principio
- In un accertamento analitico, l'Amministrazione non può contestare globalmente un importo di costi: deve individuare le singole voci non riconosciute e spiegare, per ciascuna, la ragione dell'indeducibilità o dell'insufficienza documentale.
- La motivazione dell'avviso deve essere concreta e verificabile; il semplice richiamo a un controllo documentale o a un importo complessivo non consente al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Le memorie, osservazioni e documenti presentati dal contribuente durante il procedimento devono essere esaminati dall'Amministrazione e le ragioni del loro eventuale rigetto devono risultare dall'atto finale.
- La mancata considerazione delle difese endoprocedimentali può integrare un difetto di motivazione e determinare l'illegittimità o la nullità dell'atto impositivo, soprattutto quando impedisce di comprendere l'origine della pretesa.
- Quando l'Amministrazione eccepisce la tardività del ricorso, deve provare in modo idoneo la data e la regolarità della notifica dell'atto da cui decorre il termine; una documentazione priva degli elementi necessari può non essere sufficiente.
- La produzione successiva di prospetti o spiegazioni in giudizio non sempre sana il difetto originario dell'avviso, se l'atto impositivo non consentiva già al contribuente di comprendere puntualmente le contestazioni.
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